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RISCHIO INCENDIO

  • Sono presenti impianti dove vengono utilizzati gas combustibili di potenzialità superiore a 116 kW (100.000 kcal/h)

  • I generatori di calore sono installati secondo le istruzioni del costruttore ed in locali dotati di idonee aperture di aerazione

  • L'altezza minima delle vie e delle uscite verso un luogo sicuro è di m 2 e la larghezza è multipla di 0,60 m e non inferiore a 1,20 m

  • Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori è apribile nel verso dell'esodo ed ha larghezza minima di m 1,20

  • Le vie e le uscite d’emergenza sono segnalate e mantenute sgombre da qualsiasi materiale

  • Le uscite verso un luogo sicuro sono apribili nel verso dell'esodo e, se chiuse, possono essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona

  • In attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, i dispositivi di apertura manuale delle porte (antipanico/emergenza) posti lungo le vie di esodo sono provvisti di marcatura CE

  • Le planimetrie del piano d’emergenza sono esposte ed indicano la/le via/e di fuga

  • Per il riscaldamento sono utilizzate stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso

  • I depositi di prodotti infiammabili sono stoccati in modo sicuro in luoghi lontani da fonti di innesco (armadi protetti, zone protette, aree delimitate, ecc.)

  • Sono predisposti estintori portatili in numero adeguato e di capacità estinguente adeguata all’entità di rischio dell’attività come riportato:<br>Vedi http://sercanepazzo.it/areas&s/tipologiaestintori.jpg

  • Sono ubicati lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro (o su piantana)

  • E’ presente almeno un estintore per piano

  • La distanza da percorrere per utilizzare un estintore è inferiore a 30 m o meglio 20 m (per aziende a rischio medio o basso)

  • Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore

  • Esiste l’illuminazione di sicurezza alimentata da apposita sorgente distinta da quella ordinaria (con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete)

  • Esiste un sistema di allarme (sistemi di rilevazione e segnalazione automatica incendi) con comando in luogo presidiato

  • Esiste un sistema di segnaletica di sicurezza, finalizzato alla sicurezza antincendio

  • E' stato predisposto un registro dei controlli periodici con tutti gli interventi e i controlli dell'efficienza degli impianti e dei presidi antincendio

  • E’ stata data un’adeguata informazione e formazione (secondo quanto previsto all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998) per i lavoratori designati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di gestione dell’emergenza (DLgs 81/2008, artt. 18 c. 1- b e 43) secondo la durata prevista

  • Gli impianti di adduzione del gas combustibile sono conformi alle norme UNI-CIG

  • Le tubazioni non interrate convoglianti fluidi sono identificate mediante apposita colorazione (apposti su tutta la tubazione o su bande di larghezza minima di 230 mm)

  • Le bombole di gas, quando non utilizzate, sono depositate all'esterno del luogo di lavoro

  • Le bombole piene sono mantenute separate da quelle vuote

  • La postazione destinata alla ricarica della batteria del carrello elevatore è ammessa solo all’interno di locale ad uso esclusivo

  • In quelle aziende ove sono occupati più di 10 dipendenti o soggette al controllo da parte dei VVF ai sensi del DPR 139/06, è stato redatto il piano di emergenza (art. 5 del D.M. 10 marzo 1998, elaborato in conformità all’allegato VII del D.M. 10 marzo 1998) riportante le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio

  • In quelle aziende ove sono occupati più di 10 dipendenti o soggette al controllo da parte dei VVF ai sensi del DPR 139/06, i lavoratori partecipano ad esercitazioni antincendio (ai sensi del p.to 7.4 Allegato VII del D.M. 10/03/1998), effettuate almeno una volta l'anno o secondo la periodicità prevista, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento

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