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  • VERBALE DI VISITA IN CANTIERE n.

  • Condotto il

DATI DEL CANTIERE

  • COMMITTENTE:

  • CANTIERE / SITO OPERATIVO
  • OGGETTO DEI LAVORI:

PRESENTI AL SOPRALLUOGO

  • RSPP - Arch. Mario Ernesto Gino Ferina

  • COMMITTENTE

  • CSE

  • DIRETTORE DEI LAVORI

IMPRESA APPALTATRICE

  • EMMECCI Srl

  • Il Datore di Lavoro

  • Il Capocantiere/Preposto

  • Il Dirigente/tecnico di cantiere

  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

IMPRESA SUBAPPALTATRICE

  • IMPRESA

  • Il Datore di lavoro

  • Il Capocantiere/Preposto

  • Il Tecnico di cantiere/Dirigente

  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

LAVORATORE AUTONOMO / ALTRA IMPRESA

  • LAVORATORE AUTONOMO

  • undefined

  • ALTRA IMPRESA

  • undefined

  • Il Datore di lavoro

  • Il Capocantiere/Preposto

  • Il Tecnico di cantiere/Dirigente

  • In data odierna il sottoscritto Arch. Mario Ernesto Gino Ferina nella qualità di RSPP, ha effettuato la visita presso il cantiere al fine di rilevare i fattori di rischio e i relativi pericoli presenti in ottemperanza alle proprie attribuzioni sancite all'art 33, comma1, lett. a) del D.lgs 81/08.

LAVORAZIONI

  • E' in corso l''esecuzione delle seguenti lavorazioni:

OSSERVAZIONI

IMPRESA APPALTATRICE

  • undefined

IMPRESA SUBAPPALTATRICE

  • undefined

ALTRA IMPRESA / LAVORATORE AUTONOMO

  • undefined

ANNOTAZIONI / ALTRO

  • undefined

CHECKLIST DI CONTROLLO

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

  • Art. 109, Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni. AMMENDA €. 5.260,80<br>

  • Art. 96. comma 1,I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento. AMMENDA €. 2.192,00

  • Art. 96, comma 1, lettera a) Deve essere mantenuta la scrupolosa pulizia delle zone interne eliminando rapidamente i depositi e gli accumuli di sporcizia che possono comportare un rischio immediato per i lavoratori. AMMENDA €. 2.192,00

  • Art. 96, comma 1, lettera d), Deve essere curata la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute. AMMENDA €. 2.192,00

  • Art. 96, comma 1, lettera a, I pavimenti dei locali ove si svolgono attività di costruzione non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. AMMENDA €. 2.192,00

  • Art. 96, comma 1, lettera b) Devono essere predisposti l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili ed individuabili. AMMENDA €. 2.192,00

  • Art. 26, comma 8, In caso di affidamento dei lavori in appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, data di assunzione e l’indicazione del datore di lavoro, e in caso di ditta subappaltatrice la relativa autorizzazione al subappalto (nel caso di appalti pubblici). AMMENDA €. 548,00

  • Art. 110, Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate. AMMENDA €. 2.192,00

  • Art. 71, Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori. È vietato far passare carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori a meno che non siano definite e applicate procedure appropriate. AMMENDA €. 5.260,00

  • Art. 108 Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’Allegato XVIII (viabilità di cantiere), durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. AMMENDA €. 5.260,00

  • Art. 114, comma 1, Le postazioni fisse di lavoro (es. betoniera, lavorazione ferro, ecc.) ubicate nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali devono essere provviste di solido impalcato sovrastante, contro la caduta dei materiali. AMMENDA €. 7.014,00

  • Art. 163, Situazioni di pericolo non eliminabili con misure tecniche ed organizzative devono essere evidenziate mediante apposita segnaletica di sicurezza. AMMENDA €. 7.014,00

  • Art. 45, comma 1, In cantiere devono essere disponibili i necessari presidi sanitari. AMMENDA €. 4.384,00

  • Art. 18, comma1, lett. T). Il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti. AMMENDA €. 4.667,34

  • Art. 64, comma 1, lettera b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza. AMMENDA €. 5.360,76

  • Art. 64, comma 1, lettera e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. AMMENDA €.5.360,76

  • Art. 90, comma 7, Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. AMMENDA €. 2.211,31

  • Art. 66, È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi. AMMENDA €.7.147,67

  • Art. 71, comma 3, Il datore di lavoro, al fine di ridurre i rischi connessi all’uso di attrezzature di lavoro adotta adeguate misure tecniche ed organizzative. In particolare le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali che espongono i lavoratori a pericolo di infortunio, devono essere illuminate in modo diretto con mezzi particolari (punto 1.3.1 allegato VI). AMMENDA €. 5.260,8

  • Art. 123, Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. AMMENDA €.5.360,76

  • Art. 96, comma 1, lettera a), I bagni mobili chimici possono essere usati solo per particolari esigenze e devono comunque presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti. AMMENDA €. 2.192,00

  • Allegato IV, punto 1.13.1.1, Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi

  • Allegato IV, punto 1.13.1.2, Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell’acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l’inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

  • Art. 114, comma1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali. AMMENDA €.7.862,44

  • Art. 114, comma 2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi. AMMENDA €.7.862,44

  • Art. 114, comma 3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune. AMMENDA €.7.862,44

  • Art. 64, comma 1, lettera d). il datore di lavoro assicura che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate. AMMENDA €. 5.360,76

  • Art. 146, comma1.DIFESA DELLE APERTURE Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio. 3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone. AMMENDA €. 2.457,02

  • Art.147, comma 1. SCALE IN MURATURA Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti. 2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all’altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali. 3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri. AMMENDA €.5.896,84

  • Art.117, comma 1. LINEE ELETTRICHE AEREE. Il datore di lavoro, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette deve : a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

  • ALTRO

PONTEGGI

  • Art. 122, D. Lgs. 81/08 in connessione con il p.to 2.2.1.3 dell’allegato XVIII - I ponteggi fissi devono essere opportunamente controventati sia in senso longitudinale che trasversale [secondo relazione tecnica]. AMMENDA €. 7.014,4

  • Art. 136, comma1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. AMMENDA €.5.896,84

  • Art. 136, comma 5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo, ai sensi del Titolo V. AMMENDA €.5.896,84

  • Art. 125, comma 6, I ponteggi devono essere efficacemente ancorati alla costruzione Gli ancoraggi del ponteggio in numero sufficiente e realizzati in conformità al libretto di uso e manutenzione o alla relazione tecnica. Gli stessi devono essere realizzati ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con una disposizione a rombo o di pari efficacia ALMENTO N.4 OGNI 20 MQ. AMMENDA €. 2.192,00

  • Art. 125, comma 1, I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. AMMENDA €. 5.360,76

  • Art. 125, comma 2, Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un solo pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli. AMMENDA 5.360,76

  • Art. 125, comma 3, Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale. AMMENDA €.5.360,76

  • Art. 125, comma 4, L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato. AMMENDA €.2.192,00

  • Art. 125, comma 5, La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità. AMMENDA €.2.192,00

  • Art. 125 - 1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento. 2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. AMMENDA €.2.192,00

  • Art. 136, comma 3, Per ogni piano dei ponteggi fissi, devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto. AMMENDA €.5.260,8

  • Art. 134, comma1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XXII del presente Titolo. AMMENDA €. 2.457,02

  • Art. 134, comma 2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo. AMMENDA €. 2.457,02

  • Art. 136, comma 4. Il datore di lavoro assicura che: a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente; c) il ponteggio è stabile; d) lettera soppressa dall’art. 80 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure; f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute. AMMENDA €. 5.896,84

  • ALLEGATO V. Punto 3.3.1. Elevatori montati su impalcature di ponteggi I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra. Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo. AMMENDA €. 7.014,00

  • Art. 113, comma2. SCALE. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. 5. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. 6d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura; f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi. 9. Le scale doppie non devono superare l’altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. AMMENDA €. 2.457,02

  • ALTRO

SCAVI

  • Art. 150, comma 1, Prima dell’inizio dei lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle strutture da demolire. AMMENDA €. 2.192,00

  • Art. 150, comma 2, Nei lavori di demolizione, dopo le verifiche di stabilità, si devono eseguire le necessarie opere di puntellamento e di rafforzamento onde evitare che durante la demolizione si verifichino crolli intempestivi. AMMENDA €.2.192,00

  • Art. 151, comma 1, I lavori di demolizione devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto. AMMENDA €.5.260,00

  • Art. 151, comma 1, I lavori di demolizione devono procedere con cautela, con ordine ed essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. AMMENDA €.5.260,00

  • Art. 152, comma 1, Per la demolizione dei muri di altezza superiore a due metri mediante attrezzature manuali devono essere installati ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione. AMMENDA €.5.260,00

  • Art. 152, comma 2, È vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione di altezza superiore ai due metri. AMMENDA €. 5.260,00

  • Art. 153, comma 1, Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.<br>2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.<br>3. L’imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.<br>4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.<br>5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta. AMMENDA €. 2.192,00

  • Art. 154, comma 1, Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. AMMENDA €.2.192,00

  • Art. 155, comma 5, Durante la demolizione deve essere evitato che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti. AMMENDA €.2.192,00

  • ALTRO

LAVORI IN QUOTA

  • Art. 155, comma 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, quali imbragature ecc. 3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita,<br>a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. AMMENDA €.2.233,65

  • Art. 111, comma 2, Il sistema di accesso in quota deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. AMMENDA €. 7.862,44

  • Art. 111, comma 6, Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. AMMENDA €. 7.862,44

  • Art. 111, comma 8. E’ vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche si lavoratori addetti ai cantieri temporanei mobili e ai lavori in quota. IL LAVORATORE ED AUTONOMO Art. 20, comma 1, lett. b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale. AMMENDA €.7862,44

  • Art. 117, comma1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. AMMENDA €.7862,44

  • ALTRO

DEMOLIZIONI

  • Art. 153. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. 2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. 2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.<br>3. L’imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.<br>4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta. AMMENDA €. 2.457,02

  • Art. 151, comma 1, I lavori di demolizione devono procedere con cautela, con ordine ed essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. AMMENDA €. 5.896,84

  • Art. 154, comma 1, Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. AMMENDA €. 5.896,84

  • Art. 152, comma1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione, se trattasi di muri superiori a due metri. AMMENDA €.5.896,84

  • Art. 154, comma 1. Salvo l’osservanza delle Leggi e dei Regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.

  • ALTRO

PONTI SU CAVALLETTI

  • ALLEGATO VIII. Nei ponti su cavalletti la distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di 3,60 m, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori esse devono poggiare su tre cavalletti. AMMENDA €.2.457,02

  • ALLEGATO VIII. E’ vietato usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli. AMMENDA €.2.457,02

  • ALLEGATO VIII. Nei ponti su cavalletti la larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 cm e le tavole che lo costituiscono devono risultare ben accostate tra loro, non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm ed essere fissate ai cavalletti di appoggio. AMMENDA €.2.457,02

  • Art. 139, comma1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. AMMENDA €.2.457,02

  • ALTRO

IMPIANTI DI CANTIERE

  • Art. 80, comma 3. ALIMENTAZIONE DELLE ATTREZZATURE. Tutti i componenti elettrici utilizzati in cantiere devono avere un grado di protezione minimo a IP 44 o superiore (IP 55 / IP 67), in relazione alla possibilità di entrare in contatto di liquidi. AMMENDA €. 5.260,80

  • Art. 80, comma 3. CAVIDOTTI. I cavi aerei posati a terra, non devono passare attraverso luoghi di transito di veicoli o pedoni. Quando questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro il danneggiamento meccanico, dovuto all’ambiente e alle attività di cantiere (CEI 64-8/7 art. 704.52). AMMENDA € 5.260,80

  • "Art. 80, comma 3, L’impianto di messa a terra dell’impianto elettrico deve:  essere unico e con dispersori interconnessi - (CEI 64-8/4);  collegare a terra tutte le masse metalliche (secondo definizione CEI 64-8) delle attrezzatu- re e delle macchine;  collegare a terra tutte le masse estranee (definizione CEI 64-8) con resistenza di terra < 200 Ω." AMMENDA € 5.260,80

  • Art. 171, comma 3. ALIMENTAZIONE DELLE ATTREZZATURE. Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione. AMMENDA €. 1.972,8

  • I cordoni prolunga tori elettrici devono essere equipaggiati di spina e presa di tipo industriale di opportuno grado di protezione (IP67), e di cavo in gomma H07RN-F (o equivalente per uso mobi- le) con sezioni minime: 2,5 mm2 per 16A, 6 mm2 per 32A, 16 mm2 per 63A (guida CEI 64-17). AMMENDA € 5.260,80

  • "Art. 80, comma 3, QUADRI ELETTRICI. In connessione con l’art. 81 - I quadri elettrici installati in cantiere devono essere conformi alle norme di buona tecnica (norma CEI 64-8/7 art. 704.511.1). In particolare i quadri elettrici devono essere di tipo ASC, conformi ai requisiti previsti dalle norme EN 60439-4 / CEI 17-13/4. I quadri devono essere dotati di targa indelebile indicante:  nome/marchio del costruttore;  numero di identificazione;  indicazione di: tensione nominale, frequenza e corrente nominale del quadro;  grado di protezione;  massa (kg)." AMMENDA € 5.260,80

  • ALTRO

DPI

  • Art. 75, comma1. OBBLIGO DI USO. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. AMMENDA €. 7.862,44

  • Art. 20 comma 1 e 2 lettera d). I lavoratori devono utilizzare i dispositivi di protezione messi a loro disposizione in modo appropriato e conformemente alla formazione e alle istruzioni ricevute. AMMENDA €. 737,10

  • Art. 19, comma 1, lettera a), I preposti devono vigilare che i lavoratori usino i DPI messi a loro disposizione e informare i diretti superiori della persistenza di eventuali inosservanze

  • ALTRO

ACCERTAMENTI E AZIONI DELL' RSPP

RISCHI / PERICOLI / CRITICITA' / INOSSERVANZE DEI LAVORATORI

Rischi, pericoli, criticità

  • E' stato rilevato quanto segue:

Disposizioni e azioni correttive

  • In relazione a quanto rilevato si dispone quanto segue:

  • Altro:

Inosservanze dei lavoratori

  • Lavoratori coinvolti:

  • Violazioni:

  • Informazione /PRESCRIZIONI

  • Si procede alla SEGNALAZIONE al fine di intraprendere le relative azioni disciplinari.

FIRMA del lavoratore/lavoratori coinvolto/i

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  • I lavoratori, con riferimento alle violazioni CONTESTATE, dichiarano di essere stati informati circa i RISCHI PERSONALI e COLLETTIVI e l'OBBLIGO DI ATTUARE NELL'IMMEDIATO LE AZIONI CORRETTIVE DISPOSTE DALL'RSPP (Arch. Mario E. G. Ferina) IN ACCORDO CON IL PREPOSTO / DIRIGENTE / DATORE DI LAVORO.

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FIRME

  • L'RSPP (Arch. Mario E. G. Ferina)

  • Il COMMITTENTE

  • IL CSE

  • Il DIRETTORE DEI LAVORI

  • IMPRESA APPALTATRICE / SUBAPPALTATRICE /ALTRA IMPRESA O LAVORATORE AUTONOMO
  • Il Datore di Lavoro

  • Preposto/Capocantiere

  • Dirigente/Tecnico di cantiere

  • RLS - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

  • Altra figura/tecnico

I LAVORATORI

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  • DICHIARANO di essere stati informati circa i RISCHI e i PERICOLI e relative misure di prevenzione e protezione da adottare.

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