Information
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Doc. No.
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Cantiere:
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Committente:
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Impresa Affidataria
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Presenti al Sopralluogo:
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Il Responsabile dei Lavori
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Il Direttore dei Lavori
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Il Responsabile del Cantiere
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Redatto dal C.S.E.:
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Eseguito in data:
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VERBALE DI SOPRALLUOGO
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
CONDIZIONI METEO
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Stato e Temperatura:
IMPRESE IN CANTIERE
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Imprese presenti durante il sopralluogo:
INSTALLAZIONI FISSE
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Recinzione del cantiere. il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni (art. 109 D.lgs. 81/08);
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Luoghi di transito. il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate (art. 110 D.lgs. 81/08);
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Protezione dei posti di lavoro. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali (art. 114 D.lgs. 81/08);
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Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi (art. 114 D.lgs. 81/08);
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Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune;
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La segnaletica è conforme alle lavorazioni in atto, alle disposizioni di Piano (Piano di sicurezza e di coordinamento quando previsto; Piano sostitutivo, quando necessario; Piano Operativo di sicurezza, sempre) ed è sufficiente? (art. 163 D.lgs. 81/08);
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Esistono idonei mezzi di lotta antincendio? (il cantiere edile si presenta generalmente a basso rischio d’incendio, è comunque consigliabile disporre di almeno un estintore);
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Gli spogliatoi risultano a norma e rispondenti alle esigenze del cantiere? (devono essere capienti, areati, illuminati, difesi dalle intemperie dotati di sedili ed armadietti per il vestiario) (allegato Xiii D.lgs. 81/08);<br>
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Gli impianti igienico sanitari risultano conformi e a norma? (il cantiere deve essere dotato di gabinetti e lavabi; in deroga ed eccezionalmente è possibile stipulare convenzioni private con esercizi pubblici presenti vicino al cantiere) (allegato Xiii D.lgs. 81/08);<br>
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E’ presente e conforme alle norme un locale di ricovero e di riposo? (locale in cui ripararsi in caso di intemperie, dotato di sedili e di un tavolo e riscaldato durante la stagione fredda) (allegato Xiii D.lgs. 81/08);
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Sono presenti in cantiere i necessari presidi sanitari? (cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione) (allegato iV D.lgs. 81/08);<br>
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
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I ganci hanno ben inciso la portata massima ammissibile e sono provvisti di chiusura all’imbocco? sono altresì applicate targhe ben visibili lungo il braccio della gru indicanti la portata massima in funzione dello sbraccio? (allegato V parte ii D.lgs. 81/08);<br>
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L’imbracatura dei carichi è effettuata con mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento della primitiva posizione di ammaraggio? (allegato V parte ii D.lgs. 81/08);<br>
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Il sollevamento dei materiali sfusi avviene esclusivamente a mezzo di cassoni metallici o benne? (allegato V parte ii D.lgs. 81/08) Non è ammesso l’uso della forca semplice; anche se imballati i laterizi sono considerati materiali sfusi;
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I bracci delle gru sono liberi di ruotare senza interferire con ostacoli fissi o mobili? (allegato V parte ii D.lgs. 81/08);
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Se la gru è a rotazione bassa, risulta segregata con idoneo parapetto la zona circostante? (allegato V parte ii D.lgs. 81/08);
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La stabilità e l’ancoraggio della gru risulta assicurata con mezzi idonei? (allegato V parte ii D.lgs. 81/08);
SCAVI E VIABILITA' DI CANTIERE
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E’ assicurata nel cantiere la corretta viabilità alle persone e ai veicoli? (art. 108 D.lgs. 81/08);
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Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m 1,50, e’ vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete (art. 118 D.lgs. 81/08);
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Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno (art. 118 D.lgs. 81/08);
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Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco (art. 118 D.lgs. 81/08);
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Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (art. 118 D.lgs. 81/08);
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Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo (art. 118 D.lgs. 81/08);
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Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno (art. 119 D.lgs. 81/08);
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Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri (art. 119 D.lgs. 81/08);
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Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura (art. 119 D.lgs. 81/08);<br>
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Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi(art. 119 D.lgs. 81/08);
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Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori (art. 119 D.lgs. 81/08);
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Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all’asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna (art. 119 D.lgs. 81/08);
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Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi (art. 119 D.lgs. 81/08);
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E’ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. (art. 120 D.lgs. 81/08);
OPERE PROVVISIONALI
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Per i lavori che si eseguono oltre i 2 mt di altezza sono state installate idonee opere provvisionali? (art. 122 D.lgs. 81/08);
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Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali. il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori (art. 123 D.lgs. 81/08);
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Deposito di materiali sulle impalcature. sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e’ vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori (art. 124 D.lgs. 81/08);
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Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che e’ consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro (art. 124 D.lgs. 81/08);
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Disposizione dei montanti: I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione (art. 125 D.lgs. 81/08);
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Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli (art. 125 D.lgs. 81/08);
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Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale (art. 125 D.lgs. 81/08);
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L’altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l’ultimo impalcato o il piano di gronda (art. 125 D.lgs. 81/08);
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La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità (art. 125 D.lgs. 81/08);
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Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia (art. 125 D.lgs. 81/08);
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Parapetti. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di parapetto robusto e in buono stato di conservazione (art. 126 D.lgs. 81/08);
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Ponti a sbalzo. nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità (art. 127 D.lgs. 81/08)
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Sottoponti. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50 (art. 128 D.lgs. 81/08);
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La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni (art. 128 D.lgs. 81/08);
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Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20 (art. 129 D.lgs. 81/08);
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Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l’affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l’impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante (art. 129 D.lgs. 81/08);
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In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante (art. 129 D.lgs. 81/08);
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Andatoie e passerelle. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. la loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento (art. 130 D.lgs. 81/08);
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Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico (art. 130 D.lgs. 81/08);
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Marchio del fabbricante. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante (art. 135 D.lgs. 81/08);
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Manutenzione e revisione. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti (art. 137 D.lgs. 81/08);
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I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione (art. 137 D.lgs. 81/08);
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Norme particolari. Le tavole che costituiscono l’impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici (art. 138 D.lgs. 81/08);
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E’ consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri (art. 138 D.lgs. 81/08);
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E’ fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del ponteggio (art. 138 D.lgs. 81/08);
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E’ fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti (art. 138 D.lgs. 81/08);
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Per i ponteggi metallici fissi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. sono ammesse deroghe: a) alla disposizione di cui all’articolo 125, comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l’ultimo impalcato o il piano di gronda; b) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che l’altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; c) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che l’altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio (art. 138 D.lgs. 81/08);
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Ponti su cavalletti. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi (art. 139 D.lgs. 81/08);
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Ponti su ruote a torre. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati. (art. 140 D.lgs. 81/08);
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Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente (art. 140 D.lgs. 81/08);
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Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti (art. 140 D.lgs. 81/08);
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I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’allegato XXIII. (art. 140 D.lgs. 81/08);
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La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino (art. 140 D.lgs. 81/08);
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I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi (art. 140 D.lgs. 81/08);
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Difesa delle aperture. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio (art. 146 D.lgs. 81/08);
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Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio (art. 146 D.lgs. 81/08);
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Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone (art. 146 D.lgs 81/08);
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Scale in muratura. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti (art. 147 D.lgs. 81/08);
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Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all’altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali (art. 147 D.lgs. 81/08);
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Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri (art. 147 D.lgs. 81/08);
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Lavori speciali. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego (art. 148 D.lgs. 81/08);
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Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta (art. 148 D.lgs. 81/08);
NOTE:
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Note e/o prescrizioni al sopralluogo:
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Il C.S.E. - Arch. Massimo Turcato