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Document No.
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Titolo verifica
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Cliente
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Datore di lavoro
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Data verifica
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Verificatore
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Sede
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Personale presente
VALUTAZIONE DEI RISCHI, CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI
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DVR - Documento di valutazione dei rischi.<br>
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NOTE: Il datore di lavoro deve valutare TUTTI i rischi. Le aziende fino a 10 addetti (con alcune esclusioni), che al 31/05/2013 erano in possesso dell’autocertificazione, dal 01/06/2013 devono produrre un documento elaborato secondo le procedure standardizzate del Decreto 30/11/2012. Anche le aziende fino a 50 addetti (con alcune esclusioni) possono utilizzare le procedure standardizzate sopra indicate. l numero di addetti è riferito all’unità locale oggetto della valutazione. INCLUDE: le misure di prevenzione e protezione e il programma di miglioramento.
TEMPI: La valutazione dei rischi deve essere effettuata PRIMA di iniziare una qualsiasi attività. Per le nuove aziende, il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio attività. Il documento di valutazione deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, in caso di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria. -
DVR S-LC: Valutazione stress lavoro correlato
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NOTE: Vedi anche linee guida del coordinamento tecnico interregionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
TEMPI: come sopra -
DVR GESTANTI e PUERPERE: Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza
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NOTE: Obbligatoria quando vi sono donne addette alla lavorazione, indipendentemente dalla presenza di gravidanza. Le lavoratrici devono essere informate dell’esito della valutazione e delle modalità per prevenire i rischi.
TEMPI: come sopra -
DVR RUMORE: misura del livello di esposizione a rumore
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NOTE: La misura è obbligatoria quando dalla valutazione preliminare si può fondatamente ritenere che sia possibile superare il valore inferiore di azione (80 dBA)
TEMPI: Vedi documento valutazione dei rischi. In ogni caso almeno ogni quattro anni. -
DVR VIBRAZIONI: Misura del livello di esposizione a vibrazioni
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NOTE: Obbligatoria (comunque è il metodo di riferimento) quando non sono disponibili appropriate informazioni o banche dati sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature utilizzate
TEMPI: Vedi documento valutazione dei rischi. In ogni caso almeno ogni quattro anni. -
DVR CEM: Calcolo o misura del livello di esposizione a campi elettromagnetici
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NOTE: E’ obbligatorio misurare o calcolare se viene superato il limite di esposizione quando dalla valutazione emerge il superamento del livello di azione indicato dall’art. 208 ENTRA IN VIGORE dal 31/10/2013 (art. 306, comma 3 del Dlgs 81/08 e Direttiva 2012/11/UE). CNA-SHV ha elaborato un modulo di autovalutazione per escludere di ricadere in caso che richiede una valutazione più approfondita.
TEMPI: Vedi documento valutazione dei rischi. In ogni caso almeno ogni quattro anni. -
DVR ROA: Calcolo o misura del livello di esposizione a radiazioni ottiche
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E’ obbligatorio misurare o calcolare i livelli di esposizione se viene reputato necessario.
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DVR R.I.N. : Valutazione dell’esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti
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Obbligatoria nelle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione (es. RADON).
TEMPI: Esecuzione delle misure entro 24 mesi dall’inizio attività. Periodicità nessuna, annuale o triennale (vedi art. 10 ter DLgs 230/95) Vigilanza APPA. -
Valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti
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Obbligatoria in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti. La funzione di organo di vigilanza delle ASL è limitata alle macchine radiogene.
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Valutazione preliminare degli agenti chimici con allegate schede di sicurezza
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NOTA: Obbligatoria quando sono PRESENTI agenti chimici. Devono essere valutati TUTTI gli agenti chimici PRESENTI (compresi quelli che si sviluppano durante le lavorazioni) anche per operazioni di manutenzione e pulizia. La valutazione di rischio IRRILEVANTE per la salute e basso per la sicurezza deve essere riservata ai casi in cui non sono presenti agenti chimici o sono presenti in condizioni tali da far ritenere che il rischio sia “come se non ci fossero”. Se gli agenti chimici vengono usati o si sviluppano nelle lavorazioni, è più prudente valutarli dettagliatamente come non irrilevanti ed attuare le misure di protezione idonee.
TEMPI: Vedi documento valutazione dei rischi -
ULTERIORE valutazione maggiormente dettagliata dei rischi dovuti agli agenti chimici
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Obbligatoria quando la valutazione preliminare non è sufficiente. Valutare anche gli effetti dell’esposizione cumulativa e dell’esposizione contemporanea ad agenti di altra natura (es. rumore). Analizzare le circostanze in cui viene svolto il lavoro in relazione al livello, modo, durata di esposizione, via di esposizione (cutanea, aerea etc.) e alle caratteristiche pericolose degli agenti.
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MISURA dell’esposizione ad agenti chimici.
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Obbligatoria quando non può essere dimostrato con altri mezzi un adeguato livello di prevenzione e protezione. Il senso della misura (o dell’eventuale uso di algoritmo) non è tanto quello di fare la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure di prevenzione quanto quello di dimostrare che le misure adottate consentono di raggiungere un sufficiente livello di sicurezza.
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Valutazione degli agenti cancerogeni o mutageni
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NOTE: Obbligatoria quando sono presenti agenti cancerogeni o mutageni. La valutazione include la ricerca di mercato per la sostituzione degli agenti cancerogeni.
TEMPI: Vedi documento valutazione dei rischi. In ogni caso almeno ogni tre anni. -
Valutazione dell’esposizione ad amianto con eventuale misura dell’esposizione
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NOTE: L’uso dell’amianto è vietato; l’attuale esposizione è riferibile a manufatti contenenti amianto presenti prima del 1992 o ad attività di bonifica.
TEMPI: Vedi documento di valutazione dei rischi -
Valutazione della movimentazione manuale dei carichi e calcolo degli indici di esposizione (inclusi i movimenti ripetuti)
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NOTE: Obbligatoria quando si movimentano pesi superiori a 3 Kg o si effettuano movimenti ripetitivi.
TEMPI: Vedi documento di valutazione dei rischi -
Valutazione del rischio dovuto ad atmosfere esplosive. Documento sulla protezione contro le esplosioni.
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NOTE: Obbligatoria quando vi è la possibilità di formazione di miscele esplosive (miscela con aria e sostanze infiammabili in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta.
TEMPI: Vedi documento di valutazione dei rischi -
Valutazione del rischio dovuto ad agenti biologici
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NOTE: Obbligatoria quando c’è esposizione potenziale o certa ad agenti biologici. Deve contenere le indicazioni previste dal comma 5 dell’art. 271.
TEMPI: Vedi documento valutazione dei rischi. In ogni caso almeno ogni tre anni. -
Autorizzazione all’uso di agenti biologici di gruppo IV rilasciata dal Ministero della Salute.
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NOTE: Obbligatoria in caso di uso di agenti biologici di gruppo IV. Sono esclusi i laboratori di diagnostica (art. 270 comma 5)
TEMPI: Ha durata di 5 anni e deve essere integrata ad ogni variazione -
Verbale della riunione periodica sulla sicurezza
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NOTE: Obbligatoria in tutte le aziende e unità produttive con più di 15 dipendenti. Sotto i 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori ha facoltà di richiederla.
TEMPI: Ogni anno o in caso di significativa variazione di esposizione al rischio. -
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)
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NOTE: Sono sempre obbligatori, in presenza di contratti di appalto, d’opera o di somministrazione, lo scambio di informazioni, la cooperazione fra datori di lavoro e la valutazione di idoneità tecnico professionale. L’elaborazione del documento è obbligatoria, da parte del datore di lavoro committente, ad esclusione: dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali, nonché dei servizi di durata inferiore a due giorni, sempre che non comportino rischi derivanti da cancerogeni, agenti biologi, atmosfere esplosive o rischi particolari di cui all’allegato XI.
TEMPI: Prima di attivare l’appalto, il contratto d’opera o di somministrazione -
Programma di manutenzione e controllo di manufatti contenenti amianto. Designazione del responsabile.
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NOTE: Da attuare in presenza di materiali contenenti amianto. Deve essere disponibile idonea documentazione. Deve essere designato un responsabile. Deve essere effettuato dal proprietario dell’immobile.
TEMPI: -
Valutazione del rischio incendio per tutte le attività.
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NOTE: in provincia di Bolzano le attività a rischio incendio medio o alto devono provvedere alla stesura di un progetto antincendio (da parte di tecnico specializzato) ed al successivo collaudo antincendio (VV.FF.). Progetto e collaudo sono da rinnovare inc aso di modifiche. L'elenco delle attività classificate a rischio incendio medio o alto è contenuto nell’allegato 1 del DPR 151/2011
TEMPI: -
Piano di emergenza ed evacuazione
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Il piano di evacuazione ed emergenza è obbligatorio, come indicato dal testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008) – all’ art. 43 – e dal dm 10 marzo 98 – all’ art. 5 – , per tutte le attività produttive (fabbriche, uffici, impianti, pubblica amministrazione, ecc.) ove sono occupati 10 o più dipendenti ed in quelle ove si esercitano attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del dpr 151/2011.
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Documentazione relativa ai sistemi di gestione e ai modelli organizzativi.
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NOTA: L’adozione dei modelli è facoltativa. Può avere efficacia esimente rispetto alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società in caso di infortunio o malattia professionale.
TEMPI: L’adozione dei sistemi di gestione e dei modelli organizzativi è facoltativa e può essere effettuata in qualsiasi momento.
DESIGNAZIONI, NOMINE E DELEGHE DELLE FIGURE AZIENDALI DELLA SICUREZZA E RELATIVA FORMAZIONE
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
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Nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) o assunzione diretta compiti RSPP da parte del Datore di Lavoro
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NOTA: il datore di lavoro può assumere direttamente il ruolo di RSPP nei seguenti casi (all. II):
- Aziende artigiane e industriali ----> fino a 30 lavoratori
- Aziende agricole e zootecniche ----> fino a 30 lavoratori
- Aziende della pesca ----> fino a 20 lavoratori
- Altre aziende ----> fino a 200 lavoratori
TEMPI: Prima di iniziare l’attività. -
L'Incarico di RSPP è ricoperto da:
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Cognome e Nome
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Data nomina
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Documentazione circa il possesso dei requisiti per lo svolgimento del ruolo di RSPP
Addetti Servizio Prevenzione e Protezione
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Nomina ASPP
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NOTA: Non è obbligatorio designare gli ASPP in tutte le aziende; la loro eventuale nomina e il numero devono essere rapportati alle caratteristiche dell’azienda (c. 2 art. 31). Svolgendo le funzioni di "aiutante del RSPP" , la sua nomina nelle piccole imprese non è necessaria.
TEMPI: Quando si realizzano le condizioni per la nomina -
Inserire Nominativi degli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione
Addetto
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Cognome e Nome
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Data nomina
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Attestato di avvenuta formazione
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Verbale di elezione/designazione o mancata elezione del RLS
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NOTA: Nelle aziende fino a 15 addetti -in conseguenza degli accordi tra parti sociali sia a livello nazionale che locale- il ruolo viene ricoperto dal RLST (TERRITORIALE), ovvero un RLS non specifico dell'azienda ma multi-aziendale. IL lavoro delgi RLST è organizzato e monitorato dagli organismi paritetici. Le imprese in regola con i versamenti all'Ente Bilaterale Artigiano (EBNA) aderiscono automaticamente al servizio RLST, senza dover fare nulla.
Oltre 15 addetti l'RLS viene elettro o designato all'interno delle rappresentanze sindacali aziendali, se presenti. L'elezione va rinnovata ogni 3 anni.
In caso di assenza di soggetti disponibili, è sempre possibile ricorrere al RLS territoriale (RLST).
TEMPI: Contestuale all’elezione o designazione. -
Aziendale o Territoriale?
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Cognome e Nome
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Data elezione o designazione
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Attestato di formazione del RLS ed eventuali aggiornamenti annuali.
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L'RLS aziendale deve frequentare un corso di formazione specifica della durata di 32 ore, prima di iniziare ad operare come RLS e degli aggiornamenti annuali di almeno 4 ore di durata.
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Attestato di avvenuta comunicazione del nominativo del RLS all’INAIL (o assenza del RLS)
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NOTA: La comunicazione all’INAIL è prevista in via telematica.
TEMPI: In caso di nuova elezione o designazione. In sede di prima applicazione andava comunicato il nominativo del RLS in carica.
Squadra antincendio e gestione emergenze
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Designazione addetti squadra antincendio e gestione emergenze
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NOTA: I lavoratori designati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3)
TEMPI: Prima di iniziare l’attività -
Inserire Nominativi addetti squadra antincendio
Addetto
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Cognome e Nome
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Data nomina
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Attestato di avvenuta formazione
Squadra Primo Soccorso
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Designazione addetti squadra Primo Soccorso
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NOTA: I lavoratori designati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43 comma 3)
TEMPI: Prima di iniziare l’attività -
Inserire Nominativi addetti squadra Primo Soccorso
Addetto
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Cognome e Nome
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Data nomina
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Attestato di avvenuta formazione
Medico competente
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Nomina del Medico competente
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NOTA: La nomina del medico competente è obbligatoria nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria (art. 41), ovvero quando nell'attività lavorativa sono presenti dei rischi per la salute; il medico competente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38.
TEMPI: Prima di iniziare l’attività, in quanto i lavoratori devono essere sottoposti a visita pre-assuntiva, o all'emergere dei rischi per la salute -
Cognome e nome
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Data nomina
Deleghe
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Deleghe delle funzioni proprie del datore di lavoro (escluse quelle previste dall’art. 17: nomina del RSPP e Valutazione dei rischi)
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NOTA: La delega deve essere accettata dal delegato e non esclude l’obbligo di vigilanza da pare del datore di lavoro. Ciò che viene delegato sono alcune funzioni e non il ruolo di datore di
lavoro.
TEMPI: La delega è una facoltà che può essere esercitata in qualsiasi momento.
Inserire i nominativi del personale delegato
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Cognome e Nome
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Data delega
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Oggetto della delega
FORMAZIONE E INFORMAZIONE
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Attestato di formazione del Datore di Lavoro che svolge le funzioni di RSPP (in alternativa con la riga sottostante)
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NOTA: Corso di durata variabile 16-32-48 ore in funzione del tipo di attività svolta in base al codice ATECO (vedi allegato II dell’accordo 21/12/2011). Aggiornamento di durata 6-10-14 ore in funzione del tipo di attività svolta (come sopra). Sono esonerati dal corso (ma non dalla frequenza agli aggiornamenti, decorsi 5 anni dal 11/01/2012) i datori di lavoro:
- che hanno già frequentato corsi per Datori di Lavoro RSPP conformi all’art. 3 del DM 16/01/1997, quindi prima del 2012
- esonerati dall’art. 95 del D.Lgs 626/94,
- in possesso di formazione per i compiti del SPP (art. 32 D.Lgs 81/08).
TEMPI: Entro 90 giorni dall’inizio dell’attività per le nuove attività. Aggiornamento quinquennale. -
Cognome e nome
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Data nomina
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Attestato di formazione del lavoratore o del consulente esterno che svolge le funzioni di RSPP (in alternativa con la riga soprastante)
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NOTA: La formazione necessaria varia in funzione dei crediti formativi del soggetto designato e del tipo di attività svolta dall’azienda (codice ATECO). In ogni caso è obbligatoria la frequenza
del modulo C. -
Cognome e nome
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Data attestato
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Attestato di formazione dell’ASPP
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NOTA: La designazione di ASPP non è obbligatoria. La formazione necessaria varia in funzione dei crediti formativi del soggetto designato e del tipo di attività svolta dall’azienda (codice ATECO). Per l’ASPP sono previsti soltanto i moduli A e B.
TEMPI: I titoli devono essere posseduti prima della nomina. L’aggiornamento, per il solo modulo B, è quinquennale -
Inserire Nominativi degli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione
Addetto
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Cognome e nome
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Data nomina
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Attestato di formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (aziendale)
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NOTA: Obbligatorio se è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Durata minima 32 ore di cui 12 sui rischi specifici dell’attività produttiva. L’aggiornamento non può essere inferiore a 4 ore annue per le aziende dai 15 ai 50 addetti e a 8 ore annue per le imprese con oltre 50 addetti.
TEMPI: Dopo l’elezione o la designazione. Aggiornamento in base alla contrattazione collettiva nazionale. -
Attestato di formazione degli addetti alla squadra antincendio ed emergenze
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NOTA: In attesa di uno specifico decreto attuativo, valgono le indicazioni del DM 10/03/1998 in funzione del rischio di incendio dell’unità produttiva (basso, medio, alto) relativamente a
durata (4-8-16 ore), programmi etc..
TEMPI: Prima della designazione -
Attestato di formazione degli addetti al primo soccorso
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NOTA: La durata del corso dipende dalla classificazione dell’azienda in funzione del rischio ed è diverso per le imprese che operano solo ed esclusivamente in provincia di Bolzano o anche nel resto d'Italia:
Solo Provincia di Bolzano: durata corsi categoria A = 12 ore, categoria B e C = 9 ore - Aggiornamenti ogni 10 anni
Anche resto d'Italia: durata corsi categoria A = 16 ore, categoria B e C = 12 ore - Aggiornamenti ogni 3 anni
TEMPI: Prima della designazione. Aggiornamento almeno triennale/decennale relativo alla parte pratica -
L'azienda opera
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La durata corsi per imprese di categoria A (rischio alto) è di 12 ore, quelli per le imprese di categorie B e C (medio e basso) è di 9 ore - Aggiornamenti ogni 10 anni
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La durata corsi per imprese di categoria A (rischio alto) è di 16 ore, quelli per le imprese di categorie B e C (medio e basso) è di 12 ore - Aggiornamenti ogni 3 anni
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Attestato formazione generale e specifica dei lavoratori
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NOTA: Il modulo generale, uguale per tutte le attività, è di 4 ore. I moduli specifici variano in funzione del rischio (alto, medio o basso in funzione del codice ATECO indicato in allegato 2 dell’accordo 21/12/2011); la durata minima è rispettivamente di 12- 8-4 ore (il datore di lavoro deve valutare se è sufficiente o è necessario effettuare un numero maggiore di ore). L’aggiornamento ha durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio con cadenza quinquennale.
TEMPI: Per i nuovi assunti: COMPLETATA prima dell’assunzione; soltanto se non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni. Per i lavoratori già assunti all’entrata in vigore degli accordi (2012), vedi il testo degli accordi stessi per i crediti formativi. Aggiornamento quinquennale. -
Attestato di formazione dei dirigenti
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NOTA: Obbligatorio se ci sono dirigenti. I contenuti della formazione e la durata (16 ore) previsti dagli accordi non sono vincolanti; tuttavia, se si discostano da quelli indicati, il datore di lavoro ha l’onere di provare che la formazione erogata è adeguata e specifica. La formazione per i dirigenti è sostitutiva rispetto a quella per i lavoratori. Aggiornamento 6 ore.
TEMPI: Per i nuovi assunti: COMPLETATA prima dell’assunzione; soltanto se non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni. Per i dirigenti già assunti all’entrata in vigore degli accordi (2012), vedi il testo degli accordi stessi per i crediti formativi. Aggiornamento quinquennale. -
Inserire nominativi dei dirigenti
Dirigente
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Cognome e nome
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Data attestato
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Attestato di formazione dei preposti
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NOTA: Obbligatorio se ci sono preposti. I contenuti della formazione e la durata (8 ore) previsti dagli accordi non sono vincolanti; tuttavia, se si discostano da quelli indicati, il datore di lavoro ha l’onere di provare che la formazione erogata è adeguata e specifica. La formazione per i preposti è integrativa rispetto a quella per i lavoratori. Aggiornamento 6 ore.
TEMPI: Per i nuovi assunti: COMPLETATA prima dell’assunzione; soltanto se non è possibile, la formazione deve essere completata entro 60 giorni. Per i preposti già assunti all’entrata in vigore degli accordi (2012), vedi il testo degli accordi stessi per i crediti formativi. Aggiornamento quinquennale. -
Inserire nominativi dei preposti
Preposto
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Cognome e nome
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Data attestato
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Attestato di formazione ed abilitazione degli addetti ad attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione
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Obbligatorio se sono utilizzate le attrezzature elencate.
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- Gru a torre
- Gru mobili
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori con conducente a bordo
- Trattori agricoli o forestali
- Macchine movimento terra
- Pompe per calcestruzzo montate su automezzo
TEMPI: I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo (13 marzo 2013) già utilizzavano le attrezzature senza formazione pregressa, devono effettuare la formazione entro 24 mesi (13 marzo 2015). Chi è in possesso di precedente formazione, è tenuto all’aggiornamento entro 24 mesi se il corso non è conforme al punto 9.1.a dell’accordo. Per quelli che le utilizzano successivamente all’entrata in vigore, il corso deve essere effettuato prima dell’uso dell’attrezzatura. Per lavoratori agricoli e macchine agricole le scadenze sono diverse (vedi Legge 98/2013). Rinnovo dell’abilitazione quinquennale. -
Documentazione dell’avvenuto addestramento all’uso di macchine e attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale
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Nel documento di valutazione dei rischi devono essere individuate le mansioni che richiedono obbligatoriamente l’addestramento art. 28 comma 3 lett. f).
I dispotivi di protezione individuale di III categoria (salvavita), quali maschere antigas e imbracature, prevedono obbligatoriamente l'addestramento. -
Documentazione dell’avvenuta informazione dei lavoratori
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NOTA: Sono escluse da questo elenco le informazioni che devono essere fornite ai lavoratori dal medico competente.
TEMPI: Prima di svolgere la mansione -
Attestato abilitazione per le attività di bonifica di materiali contenenti amianto
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NOTA: Riguarda esclusivamente le aziende che effettuano bonifica e smaltimento di amianto e sono iscritte nell’apposito albo gestori dei rifiuti.
- Corso operativo 30 ore
- Corso gestionale (per chi dirige o organizza le attività in cantiere) 50 ore
Attestato rilasciato da regione o prov. autonoma
TEMPI: Prima di svolgere la mansione -
Attestato formazione addetti montaggio ponteggi (PIMUS)
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NOTA: Obbligatorio per chi monta ponteggi. Organizzato dal Comitato Paritetico Edile di Bolzano. Durata 28 ore con verifica finale.
TEMPI: -
Documentazione esercitazioni antincendio
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NOTA: Obbligatoria dove è obbligatoria le redazione del piano di emergenza (10 lavoratori) (vedi sotto: gestione delle emergenze)
TEMPI: Almeno annuale -
LUOGHI CONFINATI Documentazione della formazione del personale
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Gli spazi confinati sono tipicamente quelli ristretti, in cui si possono creare atmosfere tossiche, quali ad esempio: serbatoi; silos; recipienti adibiti a reattori; sistemi di drenaggio chiusi; reti fognarie; cisterne aperte; vasche; camere di combustione all’interno di forni; tubazioni; ambienti con ventilazione insufficiente o assente.
Il lavoro può essere svolto solo da imprese e lavoratori autonomi qualificati, sia per lavori in proprio che in appalto, che hanno i seguenti requisiti:
- presenza di personale con esperienza specifica triennale non inferiore al 30%.
- formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro, specificamente mirata al rischio
- avvenuta effettuazione di attività di addestramento
In caso di lavori in appalto:
- informazione dettagliata, da parte del committente, sui rischi, in un tempo sufficiente e adeguato, comunque non inferiore ad 1 giorno
TEMPI: Prima dell’effettuazione dei lavori -
Patente di abilitazione all’impiego di GAS tossici
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Necessaria per poter effettuare operazioni con impiego di gas tossici comprendenti:
• custodia
• conservazione
• utilizzo
• trasporto
L’ Ente che rilascia la patente è il Dipartimento di Prevenzione dell’Az. ULSS del capoluogo della Provincia di residenza della persona abilitata.
ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI
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Istruzioni d’uso e Libretto di manutenzione
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Ove necessario, corredano l’attrezzatura. Sempre necessario per attrezzature elettriche o a motore.
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Registro di controllo delle attrezzature
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NOTA: Obbligatorio per le attrezzature ove è previsto (v. libretto di manutenzione ed uso)
TEMPI: Controlli effettuati con le scadenze indicate dal manuale -
APPARECCHI/IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI E PERSONE <br>IDROESTRATTORI
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NOTE: L’utente trasmette all’INAIL (ex ISPESL) la dichiarazione di messa in servizio delle attrezzature soggette. L’INAIL (ex ISPESL) procede con l’immatricolazione. Per le attrezzature messe in commercio prima del recepimento della Direttiva macchine, l’INAIL (ex ISPESL), o eventuale altro soggetto preposto, effettua l’omologazione con rilascio del libretto. Con la cadenza prevista dall’allegato VII del D.Lgs. 81/08, l’utente effettua richiesta di verifica periodica. La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata all’INAIL (ex ISPESL). Entro 45 gg. dalla richiesta l’INAIL (ex ISPESL) esegue la 1ª verifica periodica o delega il Soggetto Abilitato (S.A) indicato dall’utente, con rilascio del verbale e compilazione della rispettiva scheda tecnica; scaduti i 45 gg. senza esito l’utente può incaricare un S.A. di sua scelta nell’elenco regionale. L’APPA o i S.A. eseguono le verifiche periodiche successive con rilascio di verbale di verifica periodica.
TEMPI: Dichiarazione all’INAIL prima della messa in servizio (oppure omologazione con rilascio libretto). Verifiche periodiche secondo allegato VII del DLgs 81/08:
- Richiesta di prima verifica periodica all’INAIL
- Richiesta di verifiche periodiche successive a APPA o Soggetto Abilitato
Il datore di lavoro deve provvedere ad effettuare e documentare la verifica trimestrale di funi e catene di attrezzature non CE o secondo quanto stabilito dal libretto d’uso e manutenzione per le CE. -
Libretto di omologazione o certificazione CE
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Dichiarazione di messa in servizio
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Richiesta/verbale di verifica periodica
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Documentazione attestante la verifica periodica delle funi/catene.
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Documentazione verifica ventennale (detta anche “relazione dei cicli residui”), per le macchine adibite al sollevamento classificate come gru mobili (gru per edilizia), gru trasferibili (autogru e gru da camion) o ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che sono in servizio da più di 20 anni.
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ATTREZZATURE O INSIEMI A PRESSIONE
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NOTE: L’utente denuncia la messa in servizio all’INAIL (ex ISPESL) e ARPAV (art. 4 art. 5 art. 6 D.M. 329/04) di tutte le attrezzature o insiemi non esclusi all’art. 2 del D.M. 329/04. Se l’attrezzatura o l’insieme non ricade nell’art. 5 del D.M. 329/04 l’utente deve chiedere la verifica di messa in servizio all’INAIL (ex ISPESL). L’INAIL (ex ISPESL) rilascia il relativo verbale. Con la cadenza prevista all’allegato VII del D.Lgs. 81/08 l’utente effettua richiesta di verifica periodica. Sono escluse quelle di cui all’art. 11 del D.M. 329/04. La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata all’INAIL (ex ISPESL). Entro 45 gg. dalla richiesta l’INAIL (ex ISPESL) esegue la 1ª verifica periodica o delega il Soggetto Abilitato (S.A.) indicato dall’utente, con rilascio del verbale e compilazione della rispettiva scheda tecnica; scaduti i 45 gg. senza esito l’utente può incaricare un S.A. di sua scelta nell’elenco regionale. L’APPA o i S.A. eseguono le verifiche periodiche successive con rilascio di verbale di verifica periodica.
TEMPI: Denuncia di messa in servizio o richiesta di verifica di messa in servizio prima della messa in servizio. Verifiche periodiche secondo allegato VII del DLgs 81/08:
- Richiesta di prima verifica periodica all’INAIL
- Richiesta di verifiche periodiche successive a APPA o Soggetto Abilitato -
Libretto di costruzione ISPESL o Dichiarazione di Conformità CE
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Manuale d’uso e manutenzione per le attrezzature o insiemi CE.
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Documentazione relativa alla verifica di messa in servizio e a tutte le verifiche periodiche.
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RECIPIENTI DESTINATI AL TRASPORTO DI GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O DISCIOLTI
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NOTE: L’utente, secondo quanto previsto alla Tabella dell’allegato B del DM 329/04 e dai decreti citati, sottopone a collaudo di revisione i recipienti in questione. Per recipienti ante-direttiva la titolarità è in capo all’INAIL o MCTC; per i recipienti CE può operare la revisione un Organismo Notificato.
TEMPI: -
Certificato di costruzione ISPESL o MCTC o Dichiarazione di Conformità CE
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Documentazione relativa a tutti i successivi controlli periodici.
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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E IMPIANTI ACQUA SURRISCALDATA
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L’installatore o l’utente dell’Impianto chiede all’INAIL (ex ISPESL) la verifica (esame) del progetto per impianti di riscaldamento con potenzialità >35KW. L’INAIL (ex ISPESL) comunica il risultato della verifica dell’esame progetto. L’installatore o l’utente, una volta ricevuto esito positivo dell’esame progetto, richiede all’INAIL (ex ISPESL) la verifica di collaudo. L’INAIL (ex ISPESL) effettua la verifica di collaudo con rilascio di relativo libretto. Con la cadenza prevista l’allegato VII del D.Lgs 81/08 l’utente effettua richiesta di verifica periodica all’APPA. Sono esclusi gli impianti con potenzialità al focolare ≤ 116 KW (ad eccezione degli impianti centralizzati condominiali rientranti nell’art. 22 del DM 1/12/75). Per gli impianti necessari all’attuazione di un processo produttivo, con la cadenza prevista dall’allegato VII del D.Lgs. 81/08, l’utente effettua richiesta di verifica periodica. La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata all’INAIL (ex ISPESL). Entro 45 gg. dalla richiesta l’INAIL (ex ISPESL) esegue la 1ª verifica periodica o delega il Soggetto Abilitato (S.A.) indicato dall’utente, con rilascio del verbale e compilazione della rispettiva scheda tecnica; scaduti i 45 gg. senza esito l’utente può incaricare un S.A. di sua scelta nell’elenco regionale. L’APPA o i S.A. eseguono le verifiche periodiche successive con rilascio di verbale di verifica periodica.
TEMPI: Esame progetto e collaudo prima della messa in esercizio. Verifiche periodiche secondo allegato VII del DLgs 81/08:
- Richiesta di prima verifica periodica all’INAIL per gli impianti necessari all’attuazione di un processo produttivo
- Richiesta di verifiche periodiche successive a APPA o Soggetto Abilitato -
Denuncia e allegati trasmessi all’INAIL (ex ISPESL)
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Esito dell’esame progetto
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Richiesta ed esito del collaudo di primo impianto e di tutte le verifiche periodiche successive.
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Dichiarazione di conformità degli impianti idrici
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INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI E DI IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI
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Impianti non in luoghi con pericolo di esplosione: L’utente invia la Dichiarazione di Conformità all’INAIL (ex ISPESL) e APPA degli impianti:
- di messa a terra;
- di protezione contro le scariche atmosferiche, ove presenti.
Per impianti sprovvisti di dichiarazione di conformità (installati precedentemente al D.M. 37/08), la stessa può essere sostituita dalla dichiarazione di rispondenza. Tra gli impianti di messa a terra sono compresi gli impianti alimentati da gruppi elettrogeni in cui risulta prevista la messa a terra del centro stella del generatore (sistema TN). Sono esclusi i piccoli gruppi con protezione per separazione elettrica (di norma piccoli e trasportabili) Per impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 462/01, denuncia su modelli A, B e C; successivamente denuncia inviata all’ INAIL (ex ISPESL) e all’ARPAV completa di dichiarazione di conformità (L. 46/90 modificata dal D.M. 37/08) con allegato modulo di trasmissione. L’INAIL (ex ISPESL) effettua verifiche a campione e rilascia relativo verbale. Con la cadenza prevista dal D.P.R. 462/01 l’utente effettua richiesta di verifica periodica all’APPA o al Soggetto Abilitato. L’APPA o il Soggetto Abilitato esegue verifica periodica con rilascio di relativo verbale.
Per Impianti in luoghi con pericolo di esplosione: L’utente invia la Dichiarazione di Conformità all’APPA dell’impianto. L’APPA effettua la prima verifica omologativa di impianto e rilascia il verbale.
Con la cadenza prevista dal D.P.R. 462/01 l’utente effettua richiesta di visita periodica all’ARPAV o al Soggetto Abilitato. L’ARPAV o il Soggetto Abilitato esegue verifica periodica con rilascio di relativo verbale.
TEMPI: Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'INAIL (ex ISPESL) ed all'ARPAV territorialmente competenti. Verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. La verifica degli impianti in luogo con pericolo di esplosione è biennale. -
Dichiarazione di conformità: Modulo di trasmissione all'INAIL.
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Eventuale verbale di omologazione APPA
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Verbali delle verifiche periodiche
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Attestazione di conformità delle macchine ed attrezzature ai requisiti previsti dall’allegato V
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Obbligatorio per le attrezzature non CE (prodotte prima delle norme art. 70 comma 1). Rilasciata da chi vende, noleggia o concede in uso.
TEMPI:
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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Valutazione di Idoneità dei DPI (di solito è inclusa nelle valutazioni specifiche, come rumore, vibrazioni, ecc.)
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Per i DPI di IIIa categoria (cosdetti salvavita, tipo imbracature o autorespiratori, e otoprotettori) è prevista una formazione obbligatoria, oltre quella di base. Per gli altri DPI è richiesto almeno l'addestramento all'utilizzo.
TEMPI: Prima della fornitura dei DPI. -
Verbali di consegna dei DPI ai lavoratori
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Di norma non richiesto in sede ispettiva, ma molto utile in caso di infortunio. CNA ha predisposto un modello da compilare.
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Dichiarazione di conformità (tutte le categorie) e/o certificazione dei DPI (II e III categoria)
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Dovrà essere prodotta la certificazione della ditta fornitrice in relazione ai requisiti essenziali della direttiva 89/686/CEE così come recepita mediante il D.lgs 475/92 in funzione delle 3 categorie dei DPI. Si ricorda che destinatari degli obblighi sono anche o lavoratori autonomi, i componenti della impresa familiare e piccoli imprenditori, soci di società semplici agricole, lavoratori a domicilio.
TEMPI: Prima della fornitura dei DPI in relazione alla assegnazione a mansioni che comportano l'obbligo di utilizzo di DPI di I, II e III categoria. -
Istruzioni del DPI in lingua italiana
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TEMPI: Prima della fornitura dei DPI in relazione alla assegnazione a mansioni che comportano l'obbligo di utilizzo di DPI di I, II e III categoria.
REGISTRI, AUTORIZZAZIONI e COMUNICAZIONI
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Registro degli esposti a cancerogeni
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NOTA: Per ciascun lavoratore esposto va indicata l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno, il valore dell’esposizione, ove noto. Il registro è tenuto in modalità telematica attraverso il portale INAIL.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL, tramite il medico competente, la cartella sanitaria e di rischio e ne consegna copia al lavoratore.
TEMPI: Al momento dell’istituzione (inizio attività con esposizione) -
Comunicazioni relative al registro degli esposti a cancerogeni
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Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le annotazioni individuali e i dati della cartella sanitaria e di rischio. Comunica le variazioni a ISPESL e ASL (SPISAL).
TEMPI: su richiesta, ogni 3 anni -
Libro Unico del Lavoro (LUL) o delega al professionista abilitato o al centro servizio dell’associazione di categoria per la tenuta del LUL
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Il LUL sostiisce il Regidtro infortuni e deve essere tenuto dal datore di lavoro presso la sede legale oppure presso lo studio del consulente del lavoro o del professionista abilitato, oppure presso il centro servizio dell’associazione di categoria. In pratica è la tabellina con le presenze ed assenze mensili di ogni lavoratore.
VARIE
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Commenti e note
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Firma del cliente
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Firma del verificatore