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Ispezione

3.5 APPROVAZIONE DEL FORNITORE E DELLE MATERIE PRIME E CONTROLLO DELLA PERFORMANCE 3.5.1 GESTIONE DEI FORNITORI DI MATERIE PRIME E MATERIALE PER L’IMBALLAGGIO REQUISITO FONDAMENTALE L’azienda deve adottare un efficiente sistema di approvazione e controllo dei fornitori, per garantire che tutti i rischi potenziali associati alle materie prime (imballaggi primari inclusi), per quanto riguarda la sicurezza, autenticità, conformità legislativa e qualità del prodotto finale, siano adeguatamente compresi gestiti.

  • 3.5.1.1 L’azienda deve adottare una procedura documentata per la valutazione del rischio associato a ciascuna materia prima o a una certa categoria di materie prime, inclusi gli imballaggi primari, al fine di identificare i rischi potenziali per la sicurezza, la conformità legislativa e la qualità dei prodotti. Si dovrà tener conto dei seguenti aspetti:<br>• contaminazione da allergeni<br>• rischio di contaminazione da corpi estranei<br>• contaminazione microbiologica<br>• contaminazione chimica<br>• contaminazione crociata tra varietà e specie<br>• contraffazione o frode (vedere clausola 5.4.2)<br>• rischi associati a materie prime soggette a verifiche legali.<br>Dovrà essere tenuta in debita considerazione la rilevanza di una certa materia prima per la qualità del prodotto finale.<br>La valutazione del rischio sarà alla base dell’approvazione delle materie prime, dei test e delle procedure adottate per l’approvazione e il controllo dei fornitori.<br>La valutazione del rischio per una materia prima dovrà essere rivista:<br>• ogniqualvolta si rilevi una modifica attinente alla materia prima, alla trasformazione di una materia prima o al fornitore della materia prima<br>• ogniqualvolta emerga un nuovo rischio<br>• in seguito al richiamo o al ritiro del prodotto che utilizzi una specifica materia prima<br>• ogni 3 anni obbligatoriamente.

  • 3.5.1.2 L’azienda deve implementare una procedura documentata di approvazione dei fornitori, al fine di garantire che tutti i fornitori di materie prime e imballaggi primari sappiano gestire il rischio associato alla sicurezza e alla qualità delle materie prime e adottino efficienti procedure di tracciabilità. La procedura di approvazione deve basarsi su una valutazione del rischio o su una combinazione dei seguenti elementi:<br>• una valida certificazione secondo lo Standard globale BRC applicabile o uno standard riconosciuto dalla Global Food Safety Initiative l’ambito di applicazione della certificazione deve includere le materie prime acquistate<br>• una verifica presso il fornitore, al fine di valutare sicurezza alimentare, tracciabilità, rispetto del protocollo HACCP e buone pratiche nei processi produttivi (GMP), svolta da un ispettore con comprovate competenze sul tema della sicurezza alimentare. Laddove la verifica presso il fornitore sia stata eseguita da seconde o terze parti, l’azienda sarà tenuta a:<br>• dimostrare le competenze dell’ispettore<br>• confermare che l’ambito di applicazione della verifica includa la valutazione della sicurezza alimentare del prodotto, della tracciabilità, del rispetto del protocollo HACCP e delle buone pratiche nei processi produttivi (GMP)<br>• ottenere e rivedere una copia del rapporto di verifica completo<br>o<br>• laddove sia fornita una giustificazione basata su una valida valutazione del rischio e il fornitore abbia ottenuto un risultato di rischio basso, è possibile ottenere l’approvazione iniziale compilando un questionario per i fornitori. Il questionario dovrà vertere su temi quali la valutazione della sicurezza alimentare del prodotto, della tracciabilità, del rispetto del protocollo HACCP e delle buone pratiche nei processi produttivi ed essere verificato da una persona con le competenze necessarie per ricoprire un ruolo di controllo.

  • 3.5.1.3 Dovrà essere predisposto un processo documentato di verifica continua della performance dei fornitori, basato su criteri predefiniti di performance e di valutazione del rischio. Il processo dovrà essere implementato completamente.<br>Laddove l’approvazione si basi su questionari, questi dovranno essere ripubblicati almeno ogni 3 anni e i fornitori dovranno informare lo stabilimento di eventuali variazioni intervenute nel frattempo, incluse eventuali modifiche attinenti allo stato di certificazione.<br>Si dovrà avere cura di conservare i registri delle verifiche.

  • 3.5.1.4 La sede deve disporre di un elenco aggiornato o database dei fornitori approvati. L’elenco può essere in formato cartaceo o elettronico.<br>L’elenco o i contenuti pertinenti del database dovranno essere accessibili al personale interessato (per esempio all’atto della ricezione della merce).

  • 3.5.1.5 Qualora le materie prime, inclusi gli imballaggi primari, fossero acquistate da agenti, intermediari o grossisti e non dal produttore, confezionatore o consolidatore, la sede è tenuta a conoscere l’identità dell’ultimo produttore o imballatore o, per quanto riguarda prodotti forniti sfusi, il luogo di consolidamento della materia prima.<br>Le informazioni necessarie al produttore, all’imballatore/confezionatore o all’azienda di stoccaggio ai fini dell’approvazione, come descritto nelle clausole 3.5.1.1 e 3.5.1.2, devono essere fornite dall’agente/intermediario o direttamente dal fornitore, a meno che l’agente/intermediario non sia egli stesso in possesso di certificazione secondo uno Standard Globale BRC (per esempio lo Standard Globale BRC per Agenti e Intermediari) o da uno standard riconosciuto dalla Global Food Safety Initiative.

  • 3.5.1.6 L’azienda deve assicurare che i suoi fornitori di materie prime (inclusi gli imballaggi primari) dispongano di un efficace sistema di tracciabilità. Laddove l’approvazione del fornitore sia stata effettuata tramite questionario, piuttosto che tramite certificazione o verifica, la verifica del sistema di tracciabilità del fornitore dovrà essere eseguita al momento della prima approvazione e poi a intervalli regolari di almeno 3 anni. La verifica potrà essere eseguita tramite un test di tracciabilità. Laddove la materia prima sia ricevuta direttamente da un’azienda agricola o da un allevamento ittico, non è obbligatorio procedere ad ulteriori verifiche del sistema di tracciabilità del fornitore.

  • 3.5.1.7 Le procedure devono definire come gestire le eccezioni al processo di approvazione dei fornitori di cui alla clausola 3.5.1.2 (per esempio quando i fornitori di materie prime sono indicati da un cliente) o laddove non siano disponibili le informazioni necessarie per consentire l’effettiva approvazione del fornitore (per esempio prodotti agricoli forniti sfusi) e vengano invece effettuati test sul prodotto per verificarne la qualità e la sicurezza.<br>Quando uno stabilimento realizza prodotti con il marchio del cliente, le eccezioni rilevanti devono essere notificate al cliente.

5.4 AUTENTICITÀ DEL PRODOTTO, DICHIARAZIONI E CATENA DI CUSTODIA Dovranno essere implementati sistemi atti a minimizzare il rischio di acquisto di materie prime alimentari contraffatte o adulterate e ad assicurare che tutte le descrizioni e dichiarazioni relative ai prodotti siano a norma di legge, accurate e verificate.

  • 5.4.1 L’azienda deve disporre di processi che consentano l’accesso a informazioni su vecchie e nuove minacce alla catena di fornitura che possono presentare rischi di adulterazione o sostituzione delle materie prime (ad esempio materie prime contraffatte). Tali informazioni potranno provenire da:<br>• associazioni di categoria<br>• fonti governative<br>• centri servizi privati.

  • 5.4.2 Una valutazione documentata della vulnerabilità dovrà essere effettuata su tutte le materie prime alimentari per valutare il rischio di potenziali adulterazioni o contraffazioni. Si dovrà tener conto dei seguenti aspetti:<br>• evidenze storiche di contraffazione o adulterazione<br>• fattori economici che possano rendere adulterazioni o contraffazioni maggiormente remunerative<br>• facilità di accesso alle materie prime lungo la catena di fornitura<br>• complessità dei test ordinari per identificare i prodotti adulterati<br>• tipologia della materia prima.<br>I risultati di questa valutazione devono essere documentati in un piano di valutazione di vulnerabilità. La valutazione di vulnerabilità dovrà essere rivista periodicamente per tenere conto dei cambiamenti del contesto economico e dei fattori di mercato che possono incidere sui rischi potenziali. Dovrà essere revisionata formalmente una volta l’anno.

  • 5.4.3 Se una materia prima viene riconosciuta a rischio di adulterazione o contraffazione, il piano di valutazione di vulnerabilità dovrà comprendere adeguate procedure di analisi e/o verifica per ridurre tale rischio.

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