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Ispezione

3.4 VERIFICHE INTERNE

  • 3.4.1 Deve essere predisposto un programma di verifiche interne che deve includere obbligatoriamente almeno quattro date di verifica nell’arco di un anno. La frequenza della verifica di ciascuna attività dovrà essere definita in base al livello di rischio associato all’attività e ai risultati ottenuti in occasione della precedente verifica. Tutte le attività devono essere verificate con una frequenza almeno annuale.<br>L’ambito di applicazione del programma di verifiche interne deve includere almeno:<br>• il piano HACCP o piano di sicurezza alimentare, incluse le attività per la sua implementazione (approvazione del fornitore, azioni correttive o di verifica)<br>• programma dei prerequisiti (per esempio igiene, controllo degli infestanti)<br>• piani di protezione alimentare e prevenzione delle frodi alimentari<br>• elenco delle procedure implementate per garantire la conformità allo Standard.<br>Tutte le verifiche interne del programma dovranno avere un ambito di applicazione definito e considerare una specifica attività o sezione del piano HACCP o piano di sicurezza alimentare.

  • 3.4.2 Le verifiche interne devono essere condotte da ispettori competenti e adeguatamente formati. Gli ispettori devono agire in modo indipendente (per esempio non possono effettuare verifiche sul proprio lavoro).

  • 3.4.3 Il programma di verifiche interne deve essere interamente implementato. I rapporti delle verifiche interne devono identificare sia gli aspetti conformi che gli aspetti non conformi e includere prove oggettive dei risultati.<br>I risultati devono essere presentati al personale responsabile dell’attività sottoposta a verifica.<br>Devono essere concordate le azioni correttive e preventive, oltre ai tempi previsti per la loro implementazione, procedendo infine alla verifica del loro completamento.

  • 3.4.4 In aggiunta al programma di verifiche interne, dovrà essere predisposto uno specifico programma di ispezioni documentate per garantire che l’ambiente industriale e le attrezzature di processo siano mantenute in condizioni adeguate per la produzione di alimenti. Tali ispezioni devono prevedere obbligatoriamente:<br>• ispezioni igieniche per valutare i livelli di pulizia e ordine<br>• ispezioni sulla fabbricazione per identificare i rischi cui il prodotto può essere esposto a causa dell’edificio o delle attrezzature.<br>La frequenza di queste ispezioni deve essere stabilita in base alla tipologia di rischio, ma non potrà essere inferiore a una volta al mese nelle aree destinate al trattamento di prodotti aperti.

4.14 GESTIONE DEGLI INFESTANTI

  • 4.14.1 Qualora si identifichi la presenza di infestanti, questa non dovrà comportare un rischio di contaminazione per prodotti, materie prime e imballaggi.<br>La presenza di qualunque infestante nella sede dovrà essere documentata nei registri di gestione degli infestanti ed essere inclusa in un efficace programma di controllo degli infestanti finalizzato a eliminare o controllare l’infestazione in modo tale che questa non possa rappresentare un rischio per prodotti, materie prime o imballaggi.

  • 4.14.2 Il sito deve avvalersi dei servizi di un ente competente per la gestione degli infestanti, o possedere personale adeguatamente formato che si occupi dell’ispezione o del trattamento periodico dello stabilimento, al fine di prevenire ed eliminare eventuali infestazioni.<br>La frequenza delle ispezioni deve essere determinata in base alla valutazione del rischio e deve essere adeguatamente documentata. La valutazione del rischio deve essere rivista almeno nelle seguenti circostanze:<br>• modifiche attinenti all’edificio o ai processi di produzione che potrebbero incidere sul programma di gestione degli infestanti<br>• un’infestazione di dimensioni importanti.<br>Qualora ci si avvalesse di appaltatori esterni per la gestione degli infestanti, il campo di applicazione del servizio deve essere chiaramente definito e riflettere le attività svolte nello stabilimento.<br>La fornitura di tali servizi, indipendentemente dall’azienda che li fornisce, dovrà soddisfare tutte le normative vigenti.

  • 4.14.4 I documenti e i registri relativi alla gestione degli infestanti devono essere conservati. Questi devono includere obbligatoriamente:<br>• una planimetria aggiornata dell’intero stabilimento che segnali la tipologia dei dispositivi per il controllo degli infestanti e la loro collocazione<br>• identificazione delle esche e/o degli strumenti di controllo nello stabilimento<br>• responsabilità chiaramente definite per la gestione dello stabilimento e per gli appaltatori<br>• informazioni sui prodotti utilizzati per il controllo degli infestanti, comprese le istruzioni per il loro efficace utilizzo e le misure da adottare in caso di emergenza<br>• qualsiasi fenomeno di infestazione già identificato.<br>• informazioni sui trattamenti utilizzati per il controllo degli infestanti.<br>I registri possono essere in formato cartaceo, elettronico, o parte di un sistema di specifiche online.

  • 4.14.5 I contenitori delle esche o altri dispositivi di controllo o gestione dei roditori dovranno essere adeguatamente posizionati e conservati per prevenire il rischio di contaminazione dei prodotti. Non devono essere utilizzate esche tossiche per roditori all’interno delle aree di produzione e di stoccaggio in cui siano conservati prodotti aperti, salvo nei casi di effettivo trattamento di un’infestazione in atto.<br>Laddove siano utilizzate delle esche tossiche, queste dovranno essere messe in sicurezza.<br>I casi di esche topicide mancanti devono essere registrati, esaminati e investigati.

  • 4.14.6 I dispositivi insetticidi, le trappole a feromoni e/o altri dispositivi di monitoraggio degli insetti devono essere adeguatamente collocati ed essere funzionanti. Qualora esistesse il pericolo che gli insetti espulsi dai dispositivi moschicidi possano contaminare i prodotti, devono essere utilizzati sistemi e strumenti alternativi.

  • 4.14.7 Lo stabilimento deve predisporre misure adeguate per prevenire l’entrata di volatili all’interno degli edifici o la nidificazione su aree di carico e scarico.

  • 4.14.8 In caso di infestazione o presenza di insetti, è necessario adottare azioni immediate per identificare i prodotti a rischio e ridurre il rischio di contaminazione dei prodotti. Qualsiasi prodotto potenzialmente infestato deve essere sottoposto alle procedure di non conformità.

  • 4.14.9 Devono essere conservati i registri delle ispezioni, degli interventi contro le infestazioni e delle raccomandazioni igieniche; le azioni adottate dovranno continuare a essere implementate. Il sito ha la responsabilità di garantire che ogni raccomandazione degli appaltatori o degli esperti interni sia attuata in tempi appropriati.

  • 4.14.10 Deve essere effettuata un’indagine approfondita e documentata per la gestione delle infestazioni, con una frequenza calcolata in base al rischio (almeno una volta all’anno), da parte di un esperto nel controllo delle infestazioni, il quale procederà a una valutazione delle misure di gestione delle infestazioni adottate dall’azienda. L’indagine deve:<br>• fornire un’indagine approfondita delle misure di controllo degli infestanti<br>• rivedere le misure di gestione esistenti e proporre eventuali modifiche.<br>Il periodo dell’indagine deve essere tale da consentire l’ingresso agli impianti ai fini dell’ispezione, laddove sussista il rischio di infestazione dei prodotti stoccati.

  • 4.14.11 I risultati delle ispezioni devono essere valutati e analizzati periodicamente in modo da individuare le tendenze generali. I risultati delle ispezioni dovranno essere analizzati:<br>• annualmente<br>• in caso di infestazione.<br>L’analisi includerà i riscontri rilevati attraverso dispositivi di monitoraggio o trappole al fine di identificare le aree problematiche. L’analisi deve essere utilizzata come base per il miglioramento delle procedure di gestione delle infestazioni.

  • 4.14.12 Il personale deve essere in grado di riconoscere i “segnali” associati alla presenza di infestanti ed essere consapevole della necessità di informare il responsabile incaricato a tale riguardo.

6.4 TARATURA E MONITORAGGIO DEGLI STRUMENTI DI MISURAZIONE E CONTROLLO

  • 6.4.1 Il sito è tenuto a identificare e controllare regolarmente gli strumenti utilizzati per il monitoraggio dei Punti di Controllo Critico (CCP) e per garantire la sicurezza, conformità e qualità dei prodotti. Le misure da adottare devono includere obbligatoriamente:<br>• una lista documentata degli strumenti con indicazione della relativa posizione<br>• un codice d’identificazione e una data specifica per l’esecuzione della taratura<br>• divieto di regolazione dei macchinari da parte di personale non autorizzato<br>• protezione da danni, deterioramento o uso improprio.

  • 6.4.2 Gli strumenti di misurazione identificati, comprese le nuove attrezzature, devono essere controllati e, se necessario, regolati:<br>• a intervalli stabiliti, in base alla valutazione del rischio<br>• applicando un metodo definito, riconducibile a uno standard nazionale o internazionale riconosciuto, ove questo sia possibile.<br>I risultati devono essere adeguatamente documentati. Le attrezzature devono essere leggibili e sufficientemente precise per le misurazioni previste.

  • 6.4.3 Gli strumenti di misurazione devono essere tarati secondo uno standard nazionale o internazionale riconosciuto, avendo cura di conservare i registri pertinenti. Qualora gli strumenti fossero utilizzati per definire i limiti di criticità, dovrà essere considerata l’incertezza di taratura.

  • 6.4.4 Devono essere adottate procedure per la documentazione delle azioni correttive da intraprendere qualora gli strumenti di misurazione non operino entro i limiti specificati. Qualora la valutazione di legalità o sicurezza dei prodotti sia stata condotta tramite strumenti rivelatisi inaccurati, è necessario adottare tutte le misure necessarie per garantire che non siano messi in vendita prodotti a rischio.

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