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Ispezione

3.1 MANUALE SULLA SICUREZZA E QUALITÀ DEGLI ALIMENTI

  • 3.1.1 Le procedure, istruzioni operative e prassi del sito dovranno essere riunite sotto forma di un unico manuale sulla qualità, in formato cartaceo o elettronico.

  • 3.1.2 Il manuale sulla sicurezza e qualità degli alimenti dovrà essere adeguatamente implementato; il<br>manuale o i contenuti pertinenti dovranno essere disponibili per il personale interessato.

  • 3.1.3 Tutte le procedure e istruzioni operative dovranno essere chiaramente leggibili, non ambigue, nelle<br>lingue appropriate e sufficientemente dettagliate per consentirne la corretta applicazione da parte del<br>personale competente. Queste devono includere fotografie, grafici o altre illustrazioni, laddove<br>l’informazione scritta non fosse da sola sufficiente (per esempio in casi di analfabetismo o di utenti di<br>lingua straniera).

3.2 CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE

  • 3.2.1 L’azienda è tenuta ad adottare una procedura specifica per la gestione dei documenti, che rientra nel sistema di sicurezza e qualità degli alimenti. Tale procedura deve prevedere:<br>• una lista di tutti i documenti controllati, specificando il numero dell’ultima versione<br>• il metodo per l’identificazione e l’autorizzazione dei documenti controllati<br>• un registro contenente le motivazioni per eventuali modifiche o correzioni ai documenti<br>• un sistema per la sostituzione di documenti in seguito al loro aggiornamento.<br>Quando i documenti sono in formato elettronico questi devono:<br>• essere conservati in modo sicuro con procedure quali accesso autorizzato, controllo delle modifiche o protezione con password<br>• essere sottoposti a backup per prevenire eventuali perdite di dati.

3.3 COMPILAZIONE E TENUTA DEI REGISTRI

  • 3.3.1 I registri dovranno essere leggibili, conservati in condizioni adeguate e facilmente recuperabili. Qualsiasi alterazione dei registri dovrà essere autorizzata, con la registrazione del motivo di tale alterazione. I registri in formato elettronico devono:<br>• essere conservati in modo sicuro con procedure quali accesso autorizzato, controllo delle modifiche o protezione con password<br>• essere sottoposti a opportuno backup per prevenire eventuali perdite di dati.

  • 3.3.2 I registri devono essere conservati per un periodo prestabilito e si dovrà tener conto di:<br>• eventuali requisiti legali o richieste del cliente<br>• la shelf-life del prodotto<br>Si dovrà tener conto del fatto che la shelf-life potrebbe essere estesa dal consumatore (per esempio tramite il congelamento degli alimenti).<br>I registri devono essere conservati per un periodo minimo pari alla shelf-life del prodotto più 12 mesi.

3.5 APPROVAZIONE DEL FORNITORE E DELLE MATERIE PRIME E CONTROLLO DELLA PERFORMANCE

  • 3.5.2.1 L’azienda deve adottare una procedura finalizzata all’approvazione di materie prime e imballaggi primari al momento della ricezione, in base a un’accurata valutazione del rischio (clausola 3.5.1.1). Le procedure di approvazione e controllo sulle materie prime, inclusi gli imballaggi primari, devono basarsi su uno dei seguenti elementi, o su una combinazione degli stessi:<br>• campionamento dei prodotti e prove<br>• ispezione visiva al momento della ricezione<br>• certificato delle analisi (specifico della spedizione)<br>• certificato di conformità.<br>Dovrà essere disponibile una lista delle materie prime, inclusi gli imballaggi primari, e dei requisiti da soddisfare ai fini dell’approvazione. Dovranno essere chiaramente definiti, implementati e rivisti i parametri per l’approvazione e la frequenza dei test.

3.7 AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

  • 3.7.1 La sede deve disporre di procedure per la movimentazione e la corretta identificazione di errori nel sistema di gestione della sicurezza e della qualità degli alimenti.

  • 3.7.2 Laddove una non conformità implichi un rischio per la sicurezza, conformità o qualità dei prodotti, questa dovrà essere analizzata e registrata includendo:<br>• documentazione in cui si attesti chiaramente la non conformità<br>• valutazione delle conseguenze effettuata da un soggetto autorizzato e competente<br>• l’azione correttiva necessaria per intervenire immediatamente<br>• un calendario ben definito per implementare le correzioni<br>• nominativo di un soggetto responsabile per l’attuazione delle correzioni<br>• verifica che l’azione correttiva sia stata implementata e che sia efficace.

  • 3.7.3 Il sito dovrà predisporre una procedura per il completamento dell’analisi delle cause profonde. L’analisi delle cause profonde dovrà essere eseguita obbligatoriamente ai fini dell’implementazione continua di migliorie e allo scopo di impedire il ripresentarsi di non conformità in futuro ogniqualvolta:<br>• l’analisi di non conformità finalizzata a individuare tendenze generali registri un significativo aumento di un tipo di non conformità<br>• si verifichi una non conformità che implichi un rischio per la sicurezza, la conformità o la qualità dei prodotti.

3.8 CONTROLLO DEI PRODOTTI NON CONFORMI

  • 3.8.1 Devono essere predisposte procedure per la gestione dei prodotti non conformi. Tali procedure devono prevedere:<br>• obbligo per il personale di identificare e segnalare tutti i prodotti potenzialmente non conformi<br>• chiara identificazione dei prodotti non conformi (per esempio tramite l’etichettatura diretta o l’utilizzo di sistemi informatizzati)<br>• stoccaggio sicuro per prevenire la distribuzione accidentale del prodotto (per esempio tramite una<br>barriera fisica o computerizzata)<br>• riferimento al proprietario del marchio, se necessario<br>• chiare responsabilità di natura decisionale sull’utilizzo o lo smaltimento di prodotti in relazione al<br>problema (per esempio tramite distruzione, rilavorazione, declassamento a un marchio alternativo,<br>oppure accettazione in deroga)<br>• registri relativi alle decisioni prese in merito all’utilizzo o allo smaltimento dei prodotti<br>• registri di distruzione, nel caso di prodotti distrutti per ragioni di sicurezza alimentare.

3.11 GESTIONE DEGLI INCIDENTI, RITIRO E RICHIAMO DEI PRODOTTI

  • 3.11.3 Le procedure di richiamo e ritiro dei prodotti dovranno essere testate almeno una volta all’anno, in modo da verificarne l’efficacia operativa. I risultati dei test dovranno essere conservati e dovranno includere le tempistiche relative alle attività principali. I risultati di questo test o di richiami effettivi di prodotti dovranno essere utilizzati per rivedere la procedura e implementare miglioramenti, se necessario.

4.2 SISTEMI DI SICUREZZA E PROTEZIONE ALIMENTARE ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO

  • 4.2.4 Se richiesto dalla legislazione vigente, lo stabilimento dovrà essere adeguatamente registrato presso le autorità competenti.

4.8 STRUTTURE PER IL PERSONALE

  • 4.8.8 Laddove operi un servizio di ristorazione all’interno dell’azienda (inclusi i distributori automatici), esso dovrà essere adeguatamente controllato per prevenire contaminazioni dei prodotti derivanti da intossicazioni alimentari o dell’introduzione di allergeni nel sito.

4.9 CONTROLLO DELLA CONTAMINAZIONE CHIMICA E FISICA DEL PRODOTTO AREE DESTINATE A MOVIMENTAZIONE DI MATERIE PRIME, PREPARAZIONE, TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

  • 4.9.1.1 Deve essere adottata una procedura per gestire l’uso, lo stoccaggio e il trattamento di prodotti chimici<br>non alimentari, al fine di prevenire il rischio di contaminazione chimica. Questa deve prevedere<br>obbligatoriamente:<br>• una lista di prodotti chimici approvati per l’acquisto<br>• disponibilità di schede di sicurezza e specifiche tecniche<br>• conferma dell’idoneità all’uso nell’industria alimentare<br>• sistemi per evitare prodotti dagli odori forti<br>• etichettatura e/o identificazione dei contenitori di prodotti chimici possibile in qualsiasi momento<br>• area di stoccaggio designata, con accesso limitato al personale autorizzato<br>• utilizzo riservato al personale competente.

  • 4.9.3.2 Devono essere adottate procedure per la manipolazione del vetro o di altri materiali fragili (diversi da quelli che costituiscono la confezione del prodotto) nelle aree destinate al trattamento di prodotti aperti o in aree che presentino un rischio di contaminazione dei prodotti. Tali procedure devono prevedere obbligatoriamente:<br>• un elenco di articoli con le relative informazioni su ubicazione, numero, tipo e condizione<br>• controlli registrati sulle condizioni di tali articoli, condotti con una frequenza determinata in base al livello di rischio per i prodotti<br>• informazioni sulla pulizia o sostituzione di tali articoli per ridurre il rischio di contaminazione dei<br>prodotti.

4.10 IDENTIFICAZIONE DI CORPI ESTRANEI E STRUMENTI PER LA RIMOZIONE

  • 4.10.1.4 Qualora l’attrezzatura rilevi o rimuova del materiale estraneo, se ne deve esaminare l’origine. Bisogna<br>utilizzare le informazioni sui materiali scartati in modo da identificare le tendenze e, se possibile,<br>promuovere azioni preventive tali da ridurre le probabilità di contaminazione con il materiale estraneo.

4.11 ORDINE E IGIENE

  • 4.11.3 Per le superfici destinate al contatto con gli alimenti e le attrezzature per la trasformazione degli alimenti dovranno essere definiti i limiti di accettabilità e non accettabilità dei livelli di pulizia. Tali limiti dovranno tenere conto di tutti i potenziali pericoli rilevanti per il prodotto o l’area di lavorazione, per esempio contaminazione microbiologica, da allergeni o da corpi estranei, o contaminazione da un prodotto all’altro. Pertanto, devono essere definiti livelli di accettabilità della pulizia in base ad aspetto visivo, tecniche di bioluminescenza ATP (vedere glossario) o, se necessario, test chimici, microbiologici e sugli allergeni.<br>Lo stabilimento deve specificare l’azione correttiva da intraprendere, laddove dai risultati del monitoraggio emerga il mancato rispetto dei limiti di accettabilità.<br>Qualora le procedure di pulizia siano eseguite nell’ambito di un piano predefinito per controllare il rischio associato a uno specifico pericolo, le procedure di pulizia e disinfezione e la loro frequenza dovranno essere approvate e dovranno essere conservati i registri pertinenti. Si dovrà valutare anche il rischio associato alla presenza di residui di detergenti chimici sulle superfici destinate al contatto con gli alimenti.

  • 4.11.7.3 La manutenzione dell’attrezzatura CIP deve essere eseguita da personale opportunamente qualificato in modo da garantire l’efficacia delle operazioni di pulizia. Tale procedura deve prevedere:<br>• il controllo periodico della concentrazione dei detergenti<br>• il monitoraggio delle soluzioni post-lavaggio recuperate per rilevare un eventuale accumulo di riporto dai contenitori dei detergenti<br>• la pulizia e l’ispezione dei filtri, se presenti, con una frequenza predeterminata<br>• i tubi flessibili, se utilizzati, devono essere conservati in condizioni igieniche quando non sono in uso e ispezionati con una frequenza prestabilita per garantirne condizioni ottimali.

  • 4.11.8.3 L’azienda dovrà valutare l’efficacia del programma di monitoraggio ambientale con frequenza almeno annuale e ogniqualvolta si verifichino:<br>• cambiamenti nelle condizioni di produzione, nei flussi di processo o nelle attrezzature<br>• nuovi sviluppi nelle informazioni scientifiche<br>• errori e lacune nell’identificazione di un problema importante (come nel caso di risultati positivi identificati da test condotti dalle autorità competenti e non dal programma dello stabilimento)<br>• prodotti non conformi (prodotti che diano risultati positivi ai test di laboratorio)<br>• risultati costantemente negativi (per esempio uno stabilimento con una lunga storia di risultati negativi dovrebbe rivedere il programma e valutare se tutte le aree dell’impianto siano oggetto di test e verifiche o se i test siano condotti correttamente e ricerchino gli organismi più opportuni).

5.4 AUTENTICITÀ DEL PRODOTTO, DICHIARAZIONI E CATENA DI CUSTODIA

  • 5.4.4 Se le etichette dei prodotti o le dichiarazioni effettuate sugli imballaggi finali riportano informazioni relative alle condizioni della materia prima, occorre verificare lo stato di ogni lotto di materie prime. Tali informazioni includono:<br>• provenienza o origine specifiche<br>• denominazione di allevamento/varietale<br>• stato garantito (per esempio GlobalGAP)<br>• stato organismo geneticamente modificato (OGM)<br>• identità garantita (“Identity preserved”)<br>• dichiarazione di specifici ingredienti a marchio registrato.<br>L’impianto deve mantenere i registri di acquisto, garantire la tracciabilità delle materie prime e conservare i registri relativi all’imballaggio del prodotto finale, a supporto di eventuali reclami. Il sito deve eseguire test di bilancio di massa, adeguatamente documentati, con una frequenza tale da soddisfare i requisiti del programma o almeno ogni 6 mesi in assenza di un requisito specifico nel programma.

  • 5.4.5 In caso di dichiarazioni relative alla metodologie di produzione (per esempio biologico, Halal, Kosher),<br>la sede deve conservare le relative certificazioni al fine di supportare tali dichiarazioni.

  • 5.4.6 Il processo di trasformazione relativo a prodotti con indicazioni dichiarate deve essere adeguatamente documentato e richiede l’identificazione delle aree di potenziale contaminazione o di perdita di identità. Devono essere concordati controlli adeguati per verificare l’integrità delle dichiarazioni relative ai prodotti.

5.5 IMBALLAGGIO DEL PRODOTTO

  • 5.5.1 Quando si acquista o si specifica il tipo di imballaggio primario, bisogna comunicare al fornitore ogni singola caratteristica degli alimenti (per esempio alto contenuto di grassi, pH, condizioni specifiche di utilizzo, come la cottura a microonde, altri imballaggi utilizzati sul prodotto) che potrebbe condizionare l’idoneità dell’imballaggio. Devono essere esibiti tutti i certificati di conformità o altri documenti attestanti la conformità degli imballaggi primari alla legislazione sulla sicurezza alimentare e la loro idoneità all’utilizzo previsto.

  • 5.5.3 L’azienda deve implementare una procedura per la gestione di imballaggi ed etichette obsoleti. Tale procedura deve prevedere:<br>• meccanismi che prevengano l’utilizzo accidentale di imballaggi obsoleti<br>• controllo e rimozione di imballaggi obsoleti<br>• adeguate procedure per lo smaltimento di materiale stampato obsoleto (ad esempio materiali cartacei con il marchio di fabbrica ormai inutilizzabili).

5.6 CONTROLLO DEL PRODOTTO E TEST DI LABORATORIO

  • 5.6.1.1 Deve essere definito un calendario di test sui prodotti, che può includere test microbiologici, chimici, fisici e organolettici determinati dalla tipologia di rischio. I metodi, la frequenza e i limiti specificati dovranno essere adeguatamente documentati.

  • 5.6.1.2 I risultati di test e controlli devono essere registrati e rivisti periodicamente per identificare tendenze<br>generali. Sarà opportuno analizzare i risultati dei test eseguiti dai laboratori esterni e agire di<br>conseguenza. È necessario implementare azioni adeguate per rimediare a risultati sfavorevoli o a un<br>andamento generale insoddisfacente.

  • 5.6.1.3 Il sito dovrà adottare un sistema di valutazione e validazione continue della shelf-life. Il sistema dovrà prevedere la valutazione del rischio, nonché le analisi microbiologiche e sensoriali e l’analisi dei fattori chimici più rilevanti come pH e aw. I registri e i risultati dei test sulla shelf-life consentono di verificare i tempi di conservazione indicati sui prodotti stessi.

  • 5.6.2.1 I test per il controllo dei patogeni, inclusi i patogeni controllati nell’ambito dei test ambientali, devono essere subappaltati a un laboratorio esterno oppure, nel caso di test effettuati in loco, il laboratorio deve essere separato dalle aree di produzione e stoccaggio e deve prevedere procedure adeguate per prevenire qualsiasi rischio di contaminazione dei prodotti.

  • 5.6.2.2. Qualora vi fossero laboratori per test periodici all’interno dello stabilimento di produzione, essi<br>dovranno essere situati, progettati e gestiti in modo tale da eliminare potenziali rischi per la sicurezza<br>dei prodotti. I controlli devono essere documentati, implementati e condotti tenendo conto dei<br>seguenti parametri:<br>• progettazione e funzionamento dei sistemi di drenaggio e ventilazione<br>• sistemi di accesso e sicurezza dell’impianto<br>• mobilità del personale di laboratorio<br>• regole sull’uso di indumenti protettivi<br>• procedure per ottenere campioni dei prodotti<br>• eliminazione dei rifiuti di laboratorio.

  • 5.6.2.3 Qualora l’azienda effettuasse autonomamente o in subappalto un’analisi di rilevanza primaria per la<br>sicurezza e legalità dei prodotti, il laboratorio esterno o l’azienda subappaltatrice dovrà aver ricevuto<br>l’approvazione di un laboratorio accreditato, oppure dovrà operare secondo i requisiti e i principi della<br>norma ISO/IEC 17025. Qualora fossero utilizzati metodi diversi da quelli prescritti, dovrà essere esibita<br>tutta la documentazione pertinente.

  • 5.6.2.4 Devono essere adottate tutte le procedure necessarie per garantire l’attendibilità dei risultati di<br>laboratorio, per tutti i test diversi da quelli di sicurezza e legalità specificati al paragrafo 5.6.2.3. Queste<br>includono:<br>• utilizzo di metodi di laboratorio riconosciuti, se disponibili<br>• documentazione delle procedure dei test<br>• garanzia che il personale sia adeguatamente qualificato e/o formato e competente per effettuare le<br>analisi richieste<br>• utilizzo di un sistema di verifica dell’accuratezza dei risultati dei test, come ring test e prove valutative<br>(proficiency testing).<br>• utilizzo di attrezzature adeguatamente tarate e conservate.

  • 5.6.2.5 Sarà opportuno analizzare i risultati dei test di laboratorio e agire di conseguenza. È necessario implementare azioni adeguate per rimediare a risultati sfavorevoli o a un andamento<br>generale insoddisfacente.<br>Laddove fossero applicabili determinati limiti legali, saranno adottate misure adeguate per risolvere<br>tempestivamente il superamento di tali limiti.

6.1 CONTROLLO DELLE OPERAZIONI

  • 6.1.3 Il controllo del processo, in particolare la temperatura, il tempo, la pressione e le proprietà chimiche, deve essere implementato, adeguatamente controllato e documentato, al fine di verificare che il prodotto sia conforme alle specifiche produttive richieste.

  • 6.1.6 In caso di guasto delle attrezzature o di procedure operative non eseguite conformemente alle specifiche, devono essere adottate tutte le misure necessarie per valutare la sicurezza e qualità dei prodotti al fine di definire le azioni correttive da intraprendere.

7.1 FORMAZIONE: AREE DESTINATE A MOVIMENTAZIONE DI MATERIE PRIME, PREPARAZIONE, TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

  • 7.1.4 Tutto il personale coinvolto, inclusi ingegneri, personale interinale, dipendenti a termine e appaltatori,<br>deve aver partecipato a un corso di formazione generale sugli allergeni e sulle procedure di gestione<br>degli allergeni adottate dal sito.

  • 7.1.5 Tutto il personale coinvolto, inclusi dipendenti a termine, personale interinale e appaltatori, deve essere adeguatamente istruito sulla corretta esecuzione delle operazioni di etichettatura e imballaggio dei prodotti nello stabilimento.

  • 7.1.6 Devono essere disponibili i registri relativi ai corsi di formazione. Questi dovranno specificare<br>obbligatoriamente:<br>• il nome del partecipante e la conferma di frequenza<br>• la data e la durata del corso di formazione<br>• il titolo e i contenuti del corso, se pertinenti<br>• il nome dell’istruttore del corso di formazione<br>• per i corsi di formazione interni, è necessario indicare bibliografie di riferimento, istruzioni operative e procedure utilizzate.<br>Qualora il corso di formazione sia effettuato da agenzie esterne, l’azienda dovrà disporre della documentazione relativa a tali corsi.

7.2 IGIENE PERSONALE: AREE DESTINATE A MOVIMENTAZIONE DI MATERIE PRIME, PREPARAZIONE, TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

  • 7.2.1 I requisiti previsti in materia di igiene personale devono essere documentati e comunicati a tutto il personale. Questi devono prevedere obbligatoriamente:<br>• il divieto di indossare orologi<br>• il divieto di indossare gioielli, fatta eccezione per fedi, braccialetti nuziali o braccialetti medici di allarme<br>• il divieto di indossare anelli o piercing in parti del corpo esposte, come orecchie, naso e sopracciglia<br>• l’obbligo di tenere le unghie corte, pulite e senza smalto<br>• il divieto di utilizzo di unghie finte e decorazioni per le unghie<br>• il divieto di utilizzo di quantità eccessive di profumo o dopobarba.<br>L’osservanza dei requisiti verrà controllata regolarmente.

  • 7.2.2 Il lavaggio delle mani deve essere effettuato all’ingresso delle aree di produzione e con una frequenza<br>appropriata per ridurre il rischio di contaminazione dei prodotti.

  • 7.2.3 Ogni taglio o escoriazione sulla pelle esposta deve essere coperta con un cerotto di un colore<br>appropriato diverso dal colore del prodotto (preferibilmente blu) e contenente una striscia metallica<br>rilevabile. Questi cerotti dovranno essere distribuiti e controllati dal sito. Se necessario, in aggiunta al<br>cerotto, indossare un guanto.

  • 7.2.4 Se si utilizza un dispositivo di rilevamento metalli, un campione proveniente da ogni lotto di cerotti deve<br>essere testato tramite la strumentazione, avendo cura di conservare la relativa documentazione.

  • 7.2.5 Devono essere attuate tutte le procedure e istruzioni scritte destinate al personale per controllare<br>l’utilizzo e lo stoccaggio di medicinali personali, in modo da ridurre il rischio di contaminazione dei<br>prodotti.

7.3 CONTROLLI MEDICI

  • 7.3.1 La sede è tenuta a informare il personale dei sintomi di infezione, patologie o condizioni che possano<br>rendere l’addetto non idoneo alla lavorazione di cibi non confezionati. Il sito deve adottare una<br>procedura che permetta ai dipendenti, incluso il personale temporaneo, di notificare qualsiasi<br>infezione, malattia o condizione sanitaria di cui potrebbero soffrire o con cui potrebbero essere stati a<br>contatto.

  • 7.3.2 Laddove sussistano dei rischi per la sicurezza del prodotto, visitatori e appaltatori dovranno essere<br>informati sulle eventuali tipologie di sintomi, infezioni, patologie e condizioni che possano rendere i<br>soggetti coinvolti non idonei all’ingresso in aree contenenti cibi non confezionati. Dove consentito<br>dalla legge, prima di entrare nelle aree di preparazione, lavorazione, imballaggio e stoccaggio, i<br>visitatori dovranno compilare un questionario sanitario o altrimenti confermare che non sono affetti da<br>nessun sintomo tale da mettere a rischio la sicurezza dei prodotti.

  • 7.3.3. Devono essere previste procedure per i dipendenti, gli appaltatori e i visitatori, riguardo le azioni da intraprendere nei casi di infezione o contatto con una malattia infettiva. Se necessario, devono essere richiesti esami medici approfonditi.

7.4 INDUMENTI PROTETTIVI: DIPENDENTI O VISITATORI PRESSO LE AREE DI PRODUZIONE

  • 7.4.1 L’azienda deve documentare e comunicare a tutti i dipendenti (inclusi dipendenti a termine e personale interinale), appaltatori o visitatori le regole sull’utilizzo di indumenti protettivi in specificate aree di lavoro (per esempio aree di produzione e stoccaggio). Tali regole devono includere anche le prassi relative all’utilizzo di indumenti protettivi al di fuori delle aree di produzione (per esempio togliersi gli indumenti prima di utilizzare i servizi, la mensa e le aree per fumatori).

  • 7.4.2 Gli indumenti protettivi devono:<br>• essere forniti in numero sufficiente per il numero di dipendenti<br>• essere progettati adeguatamente per prevenire la contaminazione dei prodotti (non devono avere tasche esterne sopra la vita o bottoni)<br>• coprire interamente la capigliatura per prevenire la contaminazione dei prodotti<br>• comprendere mascherine per baffi e barba laddove necessario per prevenire la contaminazione dei prodotti.

  • 7.4.3 Il lavaggio degli indumenti protettivi deve essere effettuato da una lavanderia esterna approvata o da una lavanderia interna, utilizzando criteri definiti per confermare l’efficacia del processo di lavaggio. La lavanderia deve seguire procedure che assicurino:<br>• un’adeguata separazione tra gli indumenti sporchi e quelli puliti<br>• la pulizia efficace degli indumenti protettivi<br>• la fornitura di indumenti puliti adeguatamente sigillati per prevenire le contaminazioni, dalla consegna all’effettivo utilizzo (per esempio tramite protezioni o sacchetti).<br>L’autorizzazione per il lavaggio degli indumenti protettivi da parte dei dipendenti stessi viene concessa solo eccezionalmente ed è ammessa nel caso in cui gli indumenti protettivi servano a proteggere i dipendenti dai prodotti maneggiati, e gli indumenti in questione siano indossati solo in aree destinate al trattamento di prodotti chiusi o in aree a basso rischio.

  • 7.4.4 Gli indumenti di protezione dovranno essere cambiati con una frequenza appropriata, determinata in base alla tipologia di rischio.

  • 7.4.5 Se vengono utilizzati guanti, questi devono essere sostituiti regolarmente. Se necessario, i guanti devono essere adatti al contatto con gli alimenti, monouso, di un colore distintivo (se possibile blu), intatti e non sfilacciati.

  • 7.4.6 In presenza di indumenti protettivi non adatti per il lavaggio (come protezioni metalliche, guanti e grembiuli), questi devono essere periodicamente puliti e igienizzati a seconda del rischio.

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