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Ispezione
3.5 APPROVAZIONE DEL FORNITORE E DELLE MATERIE PRIME E CONTROLLO DELLA PERFORMANCE L’azienda deve adottare un efficiente sistema di approvazione e controllo dei fornitori, per garantire che tutti i rischi potenziali associati alle materie prime (imballaggio incluso), per quanto riguarda la sicurezza, autenticità, legalità e qualità del prodotto finale, siano adeguatamente valutati e gestiti.
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3.5.1.1.L’azienda deve adottare una procedura documentata per la valutazione del rischio associato a ciascuna materia prima o a una certa categoria di materie prime, inclusi gli imballaggi, al fine di identificare i rischi potenziali per la sicurezza, legalità e qualità dei prodotti. Si dovrà tener conto dei seguenti aspetti:<br>• contaminazione da allergeni<br>• rischio di contaminazione da corpi estranei • contaminazione microbiologica<br>• contaminazione chimica<br>• contraffazione o frode (vedere clausola 5.4.2).<br>Dovrà essere tenuta in debita considerazione la rilevanza di una certa materia prima per la qualità del prodotto finale.<br>La valutazione del rischio sarà alla base dell’approvazione delle materie prime, dei test e delle procedure adottate per l’approvazione e il controllo dei fornitori. Le valutazioni del rischio devono essere riviste almeno una volta all’anno.
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3.5.1.2 L’azienda deve implementare una procedura di controllo continuo e di approvazione dei fornitori, al fine di garantire che tutti i fornitori di materie prime e imballaggi sappiano gestire il rischio associato alla sicurezza e alla qualità delle materie prime e adottino efficienti procedure di tracciabilità. Le procedure di approvazione e controllo devono basarsi su una valutazione del rischio o su una combinazione dei seguenti elementi:<br>• certificazione (per esempio Standard Globali BRC o altri programmi di certificazione GFSI) • verifiche presso il fornitore, al fine di valutare sicurezza alimentare, tracciabilità, rispetto del<br>protocollo HACCP e buone pratiche nei processi produttivi (GMP), svolte da un ispettore esperto e con comprovate competenze sul tema della sicurezza alimentare<br>o, per i fornitori che hanno ottenuto un risultato di rischio basso, questionari per i fornitori.<br>Laddove l’approvazione si basi su questionari, questi dovranno essere ripubblicati almeno ogni 3 anni e i fornitori dovranno informare lo stabilimento di eventuali variazioni intervenute nel frattempo.<br>La sede deve disporre di un elenco aggiornato dei fornitori approvati.
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3.5.1.4 Le procedure devono definire come gestire le eccezioni al processo di approvazione dei fornitori di cui alla clausola 3.5.1.2 (per esempio quando i fornitori di materie prime sono indicati da un cliente) o laddove non siano disponibili le informazioni necessarie per consentire l’effettiva approvazione del fornitore (per esempio prodotti agricoli forniti sfusi) e vengano invece effettuati test sul prodotto per verificarne la qualità e la sicurezza.<br>Quando uno stabilimento realizza prodotti con il marchio del cliente, le eccezioni rilevanti devono essere notificate al cliente.
3.9 TRACCIABILITÀ
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3.9.3 L’azienda deve assicurare che i suoi fornitori di materie prime dispongano di un efficace sistema di<br>tracciabilità. Laddove l’approvazione del fornitore sia stata effettuata tramite questionario, piuttosto<br>che tramite certificazione o verifica, la verifica del sistema di tracciabilità del fornitore dovrà essere<br>eseguita al momento della prima approvazione e poi a intervalli regolari di almeno 3 anni. La verifica<br>potrà essere eseguita tramite un test di tracciabilità. Laddove la materia prima sia ricevuta direttamente<br>da un’azienda agricola o da un allevamento ittico, non è obbligatorio procedere ad ulteriori verifiche del<br>sistema di tracciabilità del fornitore.
5.4 AUTENTICITÀ DEL PRODOTTO, DICHIARAZIONI E CATENA DI CUSTODIA Dovranno essere implementati sistemi atti a minimizzare il rischio di acquisto di materie prime alimentari contraffatte o adulterate e ad assicurare che tutte le descrizioni e dichiarazioni relative ai prodotti siano legali, accurate e verificate.
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5.4.1 L’azienda deve disporre di processi che consentano l’accesso a informazioni su vecchie e nuove minacce alla catena di fornitura che possono presentare rischi di adulterazione o contraffazione delle materie prime. Tali informazioni potranno provenire da:<br>• associazioni di categoria • fonti governative<br>• centri servizi privati.
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5.4.2 Una valutazione documentata della vulnerabilità dovrà essere effettuata su tutte le materie prime alimentari per valutare il rischio di potenziali adulterazioni o contraffazioni. Si dovrà tener conto dei seguenti aspetti:<br>• evidenze storiche di contraffazione o adulterazione<br>• fattori economici che possano rendere adulterazioni o contraffazioni maggiormente remunerative • facilità di accesso alle materie prime lungo la catena di fornitura<br>• complessità dei test ordinari per identificare i prodotti adulterati<br>• tipologia della materia prima.<br>La valutazione di vulnerabilità dovrà essere rivista periodicamente per tenere conto dei cambiamenti del contesto economico e dei fattori di mercato che possono incidere sui rischi potenziali. Dovrà essere revisionata formalmente una volta l’anno.<br>
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5.4.3 Se una materia prima viene riconosciuta a rischio di adulterazione o contraffazione, dovranno essere implementate specifiche procedure di analisi e/o verifica per ridurre tale rischio.<br>
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