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Ispezione

4.15 SERVIZI DI STOCCAGGIO Tutti gli impianti utilizzati per lo stoccaggio di materie prime, imballaggi, prodotti in lavorazione e prodotti finiti devono essere idonei allo scopo.

  • 4.15.1 Devono essere adottate procedure documentate per garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti durante lo stoccaggio, in base alla valutazione del rischio; queste procedure devono essere consultate, comprese e conseguentemente implementate dal personale interessato. Gli aspetti trattati possono essere i seguenti:<br>• gestione del trasferimento di prodotti freddi o surgelati in aree a temperatura controllata<br>• separazione dei prodotti, laddove necessario per evitare la contaminazione (fisica, microbiologica o<br>• allergenica) o l’assorbimento di agenti inquinanti<br>• stoccaggio dei materiali non a diretto contatto con il suolo e le pareti<br>trattamento specifico o regole di accatastamento per evitare il danneggiamento dei prodott

  • 4.15.2 Se necessario, l’imballaggio deve essere stoccato separatamente da materie prime e prodotti finiti di altro tipo. Gli eventuali materiali da imballaggio utilizzati solo parzialmente devono essere adeguatamente protetti da fenomeni di contaminazione e chiaramente identificati per mantenere la tracciabilità, prima di essere riposti nell’area di stoccaggio appropriata. Gli imballaggi obsoleti devono essere stoccati in un’area distinta e devono essere predisposti adeguati sistemi di controllo per prevenirne l’utilizzo fortuito.

  • 4.15.3 Qualora fosse necessario un controllo della temperatura, l’area di stoccaggio deve essere in grado di mantenere la temperatura dei prodotti entro i limiti previsti e garantire che le temperature specificate siano sempre raggiunte. Appositi strumenti per la registrazione della temperatura, con allarmi incorporati, devono essere collocati in ciascun impianto di stoccaggio oppure deve essere adottato un sistema di controllo manuale delle temperature, operativo ogni 4 ore o con una frequenza che consenta di intervenire prima che la temperatura dei prodotti superi i limiti prestabiliti per garantire sicurezza, legalità o qualità dei prodotti.

  • 4.15.5 Qualora fosse necessario lo stoccaggio esterno, i prodotti devono essere protetti da contaminazione e deterioramento. L’idoneità dei prodotti dovrà essere verificata prima dell’introduzione nel sito produttivo

  • 4.15.6 Il sito deve consentire la corretta rotazione di stoccaggio di materie prime, prodotti intermedi e prodotti finiti, e deve garantire che i materiali siano utilizzati secondo un corretto ordine cronologico, stabilito in base alla data di produzione, ed entro la shelf-life prevista.<br>

4.16 SPEDIZIONE E TRASPORTO Devono essere adottate procedure che garantiscano che la gestione della spedizione, dei veicoli e dei contenitori usati durante il trasporto dei prodotti al di fuori dello stabilimento non comporti alcun rischio per la sicurezza o la qualità dei prodotti.

  • 4.16.1 Devono essere sviluppate e implementate procedure documentate che garantiscano la sicurezza e la qualità dei prodotti durante le operazioni di carico e di trasporto. Gli aspetti trattati possono essere i seguenti:<br>• controllo della temperatura delle aree di carico<br>• uso di aree al coperto per il carico e lo scarico dei veicoli<br>• fissaggio dei carichi su pallet per evitare che si spostino durante il trasporto • ispezione dei carichi prima della spedizione.

  • 4.16.2 I veicoli o contenitori usati per la spedizione dei prodotti devono essere ispezionati prima delle operazioni di carico in modo da garantirne l’idoneità. Bisogna verificare che essi siano:<br>• in adeguate condizioni igieniche<br>• privi di odori forti che potrebbero contaminare i prodotti<br>• in condizioni soddisfacenti per evitare il danneggiamento dei prodotti durante il trasporto<br>• adeguatamente forniti di strumenti che garantiscano il mantenimento dei requisiti di temperatura.<br>Tutta la documentazione relativa alle ispezioni deve essere conservata.

  • 4.16.3 Qualora fosse necessario un controllo della temperatura, il mezzo di trasporto deve essere in grado di mantenere la temperatura dei prodotti entro i limiti previsti, in condizioni di minimo e massimo carico. Devono essere impiegati strumenti in grado di registrare i dati sulle temperature, i quali possono inoltre essere utilizzati per confermare le condizioni di tempo/temperatura, oppure un sistema in grado di monitorare e registrare con una frequenza predeterminata il corretto funzionamento degli impianti di refrigerazione; tutta la documentazione pertinente dovrà essere conservata.<br>

  • 4.16.4 Devono essere adottati sistemi di manutenzione e procedure documentate per le operazioni di pulizia, per qualsiasi veicolo o attrezzatura utilizzata in operazioni di carico/scarico. Le misure adottate dovranno essere adeguatamente registrate.<br>

  • 4.16.5 L’azienda è tenuta ad adottare procedure documentate per il trasporto dei prodotti, che devono comprendere:<br>• eventuali restrizioni riguardanti l’utilizzo di carichi misti<br>• requisiti per la sicurezza dei prodotti durante il trasporto, soprattutto quando i veicoli sono fermi e<br>• non custoditi<br>chiare istruzioni da seguire in caso di rottura, incidente o guasto dei sistemi di refrigerazione. Tali procedure garantiscono che la sicurezza dei prodotti sia efficacemente valutata e documentata.

  • 4.16.6 Qualora l’azienda si servisse di appaltatori esterni, tutti i requisiti specificati in questa sezione devono essere chiaramente definiti nel contratto e verificati, oppure la società appaltatrice deve essere certificata rispetto allo Standard globale per lo Stoccaggio e la Distribuzione o nell’ambito di un analogo programma di certificazione GFSI.

5.7 DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO Il sito deve assicurarsi che il prodotto finito non sia distribuito fino al completamento delle procedure previste.

  • 5.7.1 Qualora per alcuni prodotti fosse prevista una specifica verifica di conformità prima della distribuzione, dovranno essere adottate tutte le procedure necessarie per garantire che il prodotto non sia distribuito fino al soddisfacimento dei requisiti previsti e all’emissione della relativa autorizzazione

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